A cura di Avv. Fernando Cannizzaro (16-02-2009)
Da più parti mi si chiede di trattare questo argomento divenuto, specie tra i ragazzi, quanto mai ricorrente. Accontentiamo, come è nostro costume, i navigatori della rete. Accade spesso nella realtà quotidiana, in particolar  modo tra i giovani fidanzatini che, conclusasi in modo piuttosto burrascoso la vicenda sentimentale , uno dei due, per mero spirito di rancore o di vendetta, oppure perché tradito, pubblichi su di un sito alcune foto o video che si è procurato all'insaputa del partner e decide, motu proprio, di darne pubblicazione in rete. Mi si chiede: 1) se la parte lesa da questo comportamento può agire in giudizio nei confronti dell'altra; 2) quali diritti sono stati violati. 3) se si ha diritto al risarcimento del danno.
Diciamo subito che nel caso di specie si verte in tema di diritti della personalità , nello specifico: diritto all'immagine ed alla riservatezza il cui fondamento si trova nell'art. 2 della Carta Costituzionale. Questa norma, infatti, tutela i diritti fondamentali dell'individuo intesi sia come sviluppo della propria personalità sia all'interno della società nel suo complesso.
Tale articolo testualmente recita:" La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità , e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale."
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Ulteriore corollario a tale articolo si trova nell'art. 10 del Codice civile. che così statuisce:"ABUSO DELL'IMMAGINE ALTRUI. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni."
Andiamo a vedere cosa significa. L'immagine: è la sembianza o l'aspetto fisico di un soggetto ma anche il suo modo d'essere come si percepisce esteriormente. L'immagine è tutelata al pari del nome, in quanto segno distintivo essenziale di ciascun individuo. Si parla, pertanto, di un diritto all'immagine. L'immagine è un bene personale, la cui diffusione e pubblicazione devono essere preventivamente autorizzate e non possono comunque arrecare pregiudizio all'onore ed alla reputazione della persona ritratta.
Il decoro: è il sentimento della propria dignità . Esso costituisce un aspetto del cd. Diritto all'onore la cui tutela si desume dalla norma penale (ex art.594 c.p. che punisce l'ingiuria) e dalla legge sul diritto d'autore (art. 96-97 L.n. 633/1941)
La reputazione: è la considerazione in cui ciascuno è tenuto dagli altri.
L'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza - quali la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico - ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima. Cass. civ., sez. I 29-09-2006, n. 21172
Torniamo al caso di specie. Una volta stabiliti quali siano stati i diritti violati e la loro tutela, passiamo al risarcimento del danno. Dal momento che Internet raggiunge qualsiasi parte del mondo rendendo visibili a tutti il contenuto delle immagini o, addirittura, di video, il risarcimento del danno dovrà essere proporzionato all'offesa ricevuta. In tal caso il danno risarcibile ex art. 2043 C.c. si identifica con l'evento lesivo (danno-evento) e si verificato in astratto allorchè il sito viene visitato (Cass. 8-5-2002 n.6591). Inoltre la liquidazione del danno non patrimoniale (ex art. 2059 C.C Il cd. Danno morale: risarcibile solo nei casi determinati dalla legge) dovrà tener conto delle condizioni sociali del danneggiato. In questa ottica risulta conducente l'orientamento della giurisprudenza di legittimità della Cassazione (Cass. 16-5-2008 n.12433) secondo cui "l'illecità pubblicazione dell'immagine altrui obbliga l'autore al risarcimento dei danni non patrimoniali in base sia all'art. 10 c.c. sia in virtù del D.Lgs 196/2003 (Privacy), ove il caso configuri anche violazione del diritto alla riservatezza.
Per finire aggiungiamo che la parte lesa oltre al diritto di ottenere il risarcimento dei danni patiti, potrà chiedere all'autorità giudiziaria l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per bloccare tempestivamente la diffusione delle immagini o video pubblicati sul sito.