Tutela della maternità. L’astensione anticipata “lavori pericolosi, faticosi ed insalubri” Cosa prevede la normativa al riguardo.
Di Fernando Cannizzaro
Da più parti mi si è stato chiesto di trattare sul Blog questo argomento . Dal momento che Noi abbiamo improntato la filosofia di questo sito volta ad accontentare i lettori obbediamo di buon grado.
La normativa posta a tutela della maternità vieta di adibire la donna durante la gravidanza e per sette mesi dopo il parto a “lavori pericolosi, faticosi ed insalubri”. La lavoratrice che si trova in questa situazione va adibita ad altre mansioni : se non è possibile, deve essere concessa l’astensione anticipata.
La Commissione Europea , in ottemperanza alla direttiva 92/85/Cee ha istituito delle linee guida sulla sicurezza delle gestanti, puerpere o allattanti per delineare il rischio specifico intervenendo per non far subire danni alla salute. Al riguardo anche la Suprema Corte si è pronunziata con la sentenza n.460/06, In estratto:
(C-460/06) POLITICA SOCIALE - TUTELA DELLE LAVORATRICI GESTANTI – DIVIETO DI LICENZIAMENTO TRA L’INIZIO DELLA GRAVIDANZA E IL TERMINE DEL CONGEDO DI MATERNITA’ − INTERPRETAZIONE. La Corte ha stabilito che il divieto di licenziamento della lavoratrice durante il periodo di tutela deve essere interpretato nel senso che esso vieta non soltanto di notificare una decisione di licenziamento in ragione della gravidanza e/o della nascita di un figlio (durante il periodo stesso), ma anche di prendere misure preparatorie ad una tale decisione prima della scadenza di detto periodo. Per la Corte, la decisione di licenziamento in ragione della gravidanza e/o della nascita di un figlio è contraria alla direttiva 76/207, qualunque sia il momento in cui tale decisione di licenziamento venga notificata, e anche se essa è notificata dopo la scadenza del periodo di tutela.
Per entrare nello specifico, il datore di lavoro, deve determinare a quali rischi la lavoratrice gestante o puerpera o in periodo di allattamento si trova esposta e rimuovere il pericolo tempestivamente informandone la donna sulle misure che intende adottare.
Ancora: Maternità anticipata
Il congedo di maternità può essere anticipato al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere intensificate dallo stato di gravidanza.
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni.
La disposizione si applica anche alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari.
L’astensione anticipata deve essere autorizzata dai Servizi Ispettivi del ministero del Lavoro che si avvalgono del SSN.
Cosa deve fare la lavoratrice che vuole richiedere la maternità anticipata?
La lavoratrice deve rivolgersi al proprio medico curante e farsi rilasciare una proposta di astensione anticipata dal lavoro e successivamente, con questa, presentarsi alla propria ASL per ottenere dallo specialista il certificato regolamentare che dovrà poi essere consegnato ai servizi ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro attestante le condizioni previste dall’ art.17, comma 2, lettera a) del T.U. n.151/2001. Se la Dir. Prov.le del Lavoro non emette il provvedimento entro sette giorni la richiesta si intende accolta. In caso di dipendenza privata la trasmissione del provvedimento va anche inviata all’INPS.
Al termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, quando la madre riprende l’attività lavorativa, deve essere allontanata, sino al settimo mese dopo il parto, da ambienti pericolosi e pregiudizievoli e servizi gravosi. In caso di impossibilità ad altre mansioni deve essere disposta l’interdizione dal lavoro.
Il congedo anticipato di maternità e/o l’interdizione post partum va calcolato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio, delle ferie e della tredicesima mensilità. Il servizio è utile ai fini pensionistici e previdenziali (Tfr o INPS) ed è considerato attività lavorativa anche ai fini della progressione della carriera. Per tutto il periodo suddetto la lavoratrice ha diritto all’intera retribuzione, compresa la tredicesima mensilità (con esclusione del lavoro straordinario).-