04 luglio 2024
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“IMPERARE SIBI MAXIMUM IMPERIUM EST” (Seneca) Che ne dite?

BREVI CENNI SUL MIO CONTO

Parlare di se stessi è una cosa molto difficile perché dovremmo essere nello stesso tempo, arbitri e giudici di Noi stessi. Quasi mai lo siamo.
Pecchiamo spesso di poca obiettività. In ogni caso ci proverò.
Mi chiamo
Fernando. Faccio l’Avvocato. Mi diletto di fotografia e Video editing. Mi piace giocare a Tennis e pratico il ballo (liscio) a livello agonistico facendo gare Regionali e Nazionali. In questo settore vanto un curriculum di tutto rispetto:


1) Vice Campione Regionale anno 2005 Ballo da Sala “Classe: “B”;
2) Campione Regionale anno 2006 Liscio Unificato “Classe: “B1”
3) 1° classificato “Liscio Unificato” Gara naz. Bronzi “Classe: "B1” ;
4) Campione Regionale anno 2007 Liscio Unificato “Classe : “A”;
5) Campione Regionale anno 2007 Ballo Standard “Classe: “ B2”;

6) V. Campione Regionale anno 2011 Ballo Standard "Classe:  "B1";

7) Da settembre 2012 passaggio Ballo Standard Classe: "A"

Le gare di ballo ed i saggi di danza li troverete nella sezione Video di questo sito. Che altro dire! Quanto al mio carattere, ritengo di avere molti lati negativi. Ne elenco alcuni.

LATI NEGATIVI:

- Soffro di simpatie ed antipatie;
- Odio il gioco del calcio;
- Non sopporto la mala educazione a nessun livello;
- Non sopporto quelli che si vantano;
- Non sopporto chi grida quando parla perché è volgare;
- Non capisco chi veste male pur avendone i mezzi;
- Non stimo chi parla male del prossimo e chi parla molto;
Infine,il peggiore dei difetti: credo poco nel prossimo. Molto in me stesso.

LATI POSITIVI:

NESSUNO!!. Sono un soggetto a rischio!!

Tutela della maternità.-

Tutela della maternità.-

Tutela della maternità. L’astensione anticipata “lavori pericolosi, faticosi ed insalubri” Cosa prevede la normativa al riguardo.

Di Fernando Cannizzaro

Da più parti mi si è stato chiesto di trattare sul Blog questo argomento . Dal momento che Noi abbiamo improntato la filosofia di questo sito volta ad accontentare i lettori obbediamo di buon grado.

La normativa posta a tutela della maternità vieta di adibire la donna durante la gravidanza e per sette mesi dopo il parto a “lavori pericolosi, faticosi ed insalubri”. La lavoratrice che si trova in questa situazione va adibita ad altre mansioni : se non è possibile, deve essere concessa l’astensione anticipata.

La Commissione Europea , in ottemperanza alla direttiva 92/85/Cee ha istituito delle linee guida sulla sicurezza delle gestanti, puerpere o allattanti per delineare il rischio specifico intervenendo per non far subire danni alla salute. Al riguardo anche la Suprema Corte si è pronunziata con la sentenza n.460/06, In estratto:

(C-460/06) POLITICA SOCIALE - TUTELA DELLE LAVORATRICI GESTANTI – DIVIETO DI LICENZIAMENTO TRA L’INIZIO DELLA GRAVIDANZA E IL TERMINE DEL CONGEDO DI MATERNITA’ − INTERPRETAZIONE. La Corte ha stabilito che il divieto di licenziamento della lavoratrice durante il periodo di tutela deve essere interpretato nel senso che esso vieta non soltanto di notificare una decisione di licenziamento in ragione della gravidanza e/o della nascita di un figlio (durante il periodo stesso), ma anche di prendere misure preparatorie ad una tale decisione prima della scadenza di detto periodo. Per la Corte, la decisione di licenziamento in ragione della gravidanza e/o della nascita di un figlio è contraria alla direttiva 76/207, qualunque sia il momento in cui tale decisione di licenziamento venga notificata, e anche se essa è notificata dopo la scadenza del periodo di tutela.

Per entrare nello specifico, il datore di lavoro, deve determinare a quali rischi la lavoratrice gestante o puerpera o in periodo di allattamento si trova esposta e rimuovere il pericolo tempestivamente informandone la donna sulle misure che intende adottare.

Ancora: Maternità anticipata

Il congedo di maternità può essere anticipato al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere intensificate dallo stato di gravidanza.

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni.

La disposizione si applica anche alle lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari.

L’astensione anticipata deve essere autorizzata dai Servizi Ispettivi del ministero del Lavoro che si avvalgono del SSN.

Cosa deve fare la lavoratrice che vuole richiedere la maternità anticipata?

La lavoratrice deve rivolgersi al proprio medico curante e farsi rilasciare una proposta di astensione anticipata dal lavoro e successivamente, con questa, presentarsi alla propria ASL per ottenere dallo specialista il certificato regolamentare che dovrà poi essere consegnato ai servizi ispettivi della Direzione Provinciale del Lavoro attestante le condizioni previste dall’ art.17, comma 2, lettera a) del T.U. n.151/2001. Se la Dir. Prov.le del Lavoro non emette il provvedimento entro sette giorni la richiesta si intende accolta. In caso di dipendenza privata la trasmissione del provvedimento va anche inviata all’INPS.

Al termine del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, quando la madre riprende l’attività lavorativa, deve essere allontanata, sino al settimo mese dopo il parto, da ambienti pericolosi e pregiudizievoli e servizi gravosi. In caso di impossibilità ad altre mansioni deve essere disposta l’interdizione dal lavoro.

Il congedo anticipato di maternità e/o l’interdizione post partum va calcolato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio, delle ferie e della tredicesima mensilità. Il servizio è utile ai fini pensionistici e previdenziali (Tfr o INPS) ed è considerato attività lavorativa anche ai fini della progressione della carriera. Per tutto il periodo suddetto la lavoratrice ha diritto all’intera retribuzione, compresa la tredicesima mensilità (con esclusione del lavoro straordinario).-

Last Updated ( Sabato 18 Ottobre 2008 17:03 )

 

La Costituzione Italiana

La Costituzione Italiana-
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 Costituzione La Costituzione Italiana111 Kb

Last Updated ( Sabato 19 Luglio 2008 18:52 )

Mansioni

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 Mansioni Mansioni superiori: rifiuto - Mansioni superiori: riconscimento . Cassazione52 Kb

Last Updated ( Sabato 19 Luglio 2008 16:50 )

Legge 3 maggio 2004, n.112 (art.7, comma 13)

Legge 3 maggio 2004, n.112 (art.7, comma 13)-
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 Legge 3 maggio 2004 , n. 112 (art.7, comma 13)"Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAIRadiotelevisione11 Kb

Last Updated ( Martedì 08 Luglio 2008 05:58 )

Legge 6 agosto 1990, n.223 (art 23,comma 3)

Legge 6 agosto 1990, n.223 (art 23,comma 3)-
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 Legge 6 agosto 1990, n.223 - Legge Mammì (art 23,comma 3)Legge "Mammì" sul sistema radiotelevisivo216 Kb

Last Updated ( Martedì 08 Luglio 2008 05:55 )

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