04 luglio 2024
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La vicenda di Rete Quattro

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Alcuni amici, tra i quali il Prof. Edoardo in testa, mi hanno pregato di far luce su questa intrigata vicenda di Rete Quattro delineando, ab initio, tutto l’ intero quadro normativo di riferimento. Intanto vorrei dire a questi carissimi amici, istigati dal Prof. Edoardo, - che qualche giorno lo strozzo! - ogni tanto di far qualcosa anche loro. Per esempio, il Prof. Edoardo, ne ha tutte le capacità e competenze, avendo saputo che è Egli un docente Universitario in materie giuridiche. Edoardo! Queste tesine che mi fanno perdere un sacco di tempo potresti affidarglieli ai tuoi Assistenti. Che ne dici? Per reperire tutta la documentazione ho dovuto scomodare amici e conoscenti dell’etere, che ringrazio tutti indistintamente, con in testa, Maria Francesca C. che è stata superlativa!

 

· Partiamo dalla Legge 103 del 1975

Art. 1

“La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del paese in conformità ai principi sanciti dalla costituzione.

Il servizio e' pertanto riservato allo stato. La indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.

Omissis……”

La chiara formulazione di detto articolo vieta a ciascun privato di trasmettere a livello Nazionale atteso che le trasmissioni radiofoniche e televisive, ai sensi dell’art 43 della Costituzione, sono un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale. (Si riporta stralcio art. 43 Cost.

“ A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

I privati possono trasmettere, ma, solo, localmente . ( Si riporta Stralcio Art.30 Legge 103/1975 “Art. 30 La regione, nella quale e' compreso il territorio nel cui ambito sono installati gli impianti, rilascia l'autorizzazione per la diffusione di programmi sonori e televisivi sulla rete via cavo locale autorizzata ai sensi dell’art. 26.
L' autorizzazione puo' essere rilasciata a soggetto diverso dal titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 26.
L' autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare e in caso di decadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 26.
Il titolare dell'autorizzazione incorre inoltre nella decadenza qualora:
1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
2) superi i limiti complessivi o superi ripetutamente i limiti orari posti alla trasmissione di messaggi pubblicitari;
3) non rispetti in ripetute occasioni il disposto di cui al quinto comma del presente articolo, ai punti b) e c).
Nel concedere l'autorizzazione la regione deve assicurare il rispetto delle seguenti norme:
a) il limite massimo di durata complessiva dei messaggi pubblicitari, che devono essere riservati alla pubblicità locale, non può superare il cinque per cento dei tempi totali di trasmissione, esclusi i tempi utilizzati per le repliche di programmi diffusi nei sei mesi precedenti, con una durata massima di 6 minuti per ciascuna ora solare di trasmissione;


b) e' vietata ogni interconnessione per trasmissione contemporanea con altre reti, anche estere;


c) sul totale delle ore di trasmissione settimanali di ciascun canale, la quota parte composta da programmi acquistati, noleggiati o scambiati, non può superare quella composta da programmi prodotti in proprio.
Sono esclusi da questo computo i tempi di trasmissione di immagini fisse.
Le autorizzazioni di cui all'articolo 26 ed al presente articolo non sostituiscono le altre autorizzazioni e licenze previste dalle vigenti disposizioni legislative.) “

(Si riporta stralcio art. 26 Legge 103/1975: ” Art. 26 Spetta al Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti, in conformità alle disposizioni previste dalla presente legge.
L'autorizzazione e' rilasciata subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana se si tratta di persone fisiche o nazionalità italiana se si tratta di persone giuridiche;
si può prescindere da tali requisiti per i soggetti di stati membri della C.E.E., a condizione di reciprocità;
godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente.
Possono ottenere la autorizzazione oltre ai soggetti di cui al comma precedente anche le associazioni non riconosciute e i comitati.
Gli amministratori e i sindaci nonché i rappresentanti delle associazioni non riconosciute e dei comitati devono possedere i requisiti indicati al comma precedente.
Il Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, sentito il parere della commissione parlamentare, emana il regolamento della presente legge entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di essa.
Il regolamento stabilisce le caratteristiche tecniche degli impianti e delle reti nonché le modalità per la loro installazione.
Il regolamento stabilisce, altresì, le modalità per la sospensione della autorizzazione e la cessione temporanea della rete e degli impianti agli organi dello Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, a seguito di calamita' o di gravi necessita' pubbliche.
L'autorizzazione decade in caso di morte o di fallimento del titolare, in caso di trasferimento della rete a terzi, non autorizzato previamente dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, ovvero, per le persone giuridiche, in caso di scioglimento, fusione o incorporazione e in caso di decadenza dalla autorizzazione prevista all'articolo 30.
Il titolare dell'autorizzazione incorre, inoltre, nella decadenza qualora:
1) venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione e violi i limiti stabiliti dallo articolo 24;
2) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità nell'esercizio delle reti e degli impianti;
3) non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'Autorità Governativa a norma di legge, o ne ostacoli l'esecuzione;
4) modifichi, senza l'assenso del Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, le caratteristiche tecniche degli impianti.
La decadenza e' disposta dal Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni ed e' preceduta da diffida nei casi di cui ai precedenti numeri 2),3) e 4).”

Nel 1982 Berlusconi acquista ITALIA UNO da Rusconi e nel 1984 RETE QUATTRO da Mondadori ed assieme CANALE CINQUE già rilevata nel 1978 da Giacomo Properzj (TeleMilano) è titolare di tre Network televisivi Nazionali e può entrare in concorrenza diretta con la RAI. Ma tre pretori di Torino, Pescara e Roma, sequestrano gli impianti perché consentono le trasmissioni illegali dei programmi in “interconnessione”, cioè in contemporanea su tutto il territorio Nazionale. Per tirarlo fuori dai pasticci interviene Bettino Craxi che vara un decreto urgente (il primo “decreto Berlusconi”). Il decreto non viene convertito in legge perché incostituzionale. Il suo amico Craxi ne vara immediatamente un altro (il secondo “decreto Berlusconi”) minacciando i partiti di Governo di ricorrere alle elezioni anticipate in caso di ulteriore bocciatura, ponendo sul punto, la questione di fiducia. Il 20 ottobre il Consiglio dei Ministri approva il “decreto Barlusconi” che legalizza in via provvisoria l’interconnessione funzionale. Il successivo 28 novembre il decreto viene respinto dalla Camera perché incostituzionale (in contrasto con l’art. 43 della Costituzione. ) Pare che a bocciare il decreto sia stata la famosa “Cricca degli Avellinesi” , cioè gli uomini di De Mita, nemico giurato del duo Craxi- Berlusconi. (Fonte:sito:www.peacelink.it) Per far passare il decreto a Craxi non resta che la trattativa con De Mita ed i comunisti. L’accordo va in porto (miracoli della politica!) In pratica l’accordo prevedeva: Biagio Agnes sulla poltrona di Viale Mazzini per accontentare De Mita. Per evitare l’ostruzionismo dei Comunisti RAI TRE viene divisa in quattro secondo una brillante idea di Agnes : Ai repubblicani il dipartimento scuola educazione; alla DC informazione Regionale; al PCI il Telegiornale nazionale e la Direzione della Rete. Botteghe oscure accetta e rinuncia all’ostruzionismo e così il decreto “Berlusconi –Agnes consegna al Cavaliere il monopolio della Tv privata. L’art. 3, comma 1, di detto decreto stabiliva che il provvedimento infatti è valido “sino all’approvazione della legge generale sul sistema radiotelevisivo, e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. O il Governo fa la legge entro Giugno o il decreto cadrà con la conseguenza che le TV FININVEST torneranno ad essere illegali ed in balia dei Pretori d’assalto. Niente paura! Con decreto legge 1 giugno 1985, n.223, convertito in Legge 2 agosto 1985 N.397 il termine è stato prorogato al 31 dicembre 1985. Ma non è tutto! A fine anno il Governo concede un’altra proroga. Questa proroga però è sui generis: è a tempo indeterminato non deve essere rinnovata. Il Decreto “Berlusconi-Agnes infatti è “transitorio” non “provvisorio” Cosa significa? “Transitorio” significa a vigenza illimitata. “Provvisorio” significa a termine. Per Craxi va bene. Ed Amato, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio emette un dictat in cui si dice che il provvedimento resta in vigore senza bisogno di proroghe. Chissà cosa sarebbe successo se non ci fosse stato “l’inciucio” DE Mita, Craxi, PCI. ?

Il decreto “Berlusconi-Agnes viene bocciato dalla Corte Costituzionale nel 1988. Per la Suprema Corte, infatti, il duopolio è la negazione del pluralismo. Nel 1990 dopo 14 anni di schermaglie partorisce la Legge Mammi che fotografa il duopolio.

Il 6 Agosto 1990, durante il Governo Andreotti, venne varata la legge 223 (detta di Mammì che ne fu, si dice, l'estensore) che impose regole assai discutibili per poter continuare a trasmettere: potenzialità economica, presenza sul mercato, dignità di impresa. Concetti, questi, in netto contrasto con la nostra Carta costituzionale che passarono sotto il più assordante silenzio! In poche parole la legge Mammì sanciva con l'approvazione del Parlamento tutte quelle illegalità contenute nel famoso decreto "Berlusconi" (Craxi, allora capo del Governo, emanò un provvedimento per riaccendere le reti abusive del Cavaliere, giustamente oscurate dalla Magistratura nel tentativo di riportare alla legalità l'etere televisivo). Quindi una legge, la 223/90, fatta su misura su chi possedeva 3 reti televisive nazionali e che dava l'avvio, per le grosse holding finanziarie, alla colonializzazione delle frequenze, per quella che sarebbe stata una fra le maggiori speculazioni mai tentate fino a quel momento a danno della libertà di informazione.

L’art. 15, comma 1, dispone: “ Al fine di evitare posizioni dominanti nell’ambito dei mezzi di comunicazione di massa è fatto divieto di essere titolare: a) di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura annua abbia superato nell’anno solare il 16% della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; b) di più di una concessione per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura superi l’8% della tiratura complessiva dei giornali in Italia; c) di più di due concessioni per radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, qualora si abbia il controllo di imprese editrici di quotidiani la cui tiratura complessiva sia inferiore a quella prevista dalla lettera b)”

Art. 15, comma 4: “Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre”

La sentenza della Corte Costituzionale N.420 del 7 dicembre 1994 dichiara incostituzionale il superiore comma 4, dell’art. 15 della legge Mammì nella parte in cui stabiliva che le concessioni ad un singolo soggetto non potevano superare il 25 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre. L’incostituzionalità rilevata dalla Suprema Corte risiede nel fatto che un singolo soggetto, possedendo contemporaneamente tre reti televisive commette una grave violazione del principio pluralistico citato nell’art. 21 della Costituzione, espresso già prima dalla legge 416 del 1981 sulla Stampa, che proibiva, e tutt’ora proibisce, a chiunque di possedere più del 20 per cento delle testate esistenti. La Corte ha constatato l’inutilità di una “maggiore generosità “ riguardo alle reti televisive.

Come risposta alla Consulta il 31 luglio 1997 venne varata la Legge Meccanico la N.249. In buona sostanza tale legge stabiliva che nessuno poteva essere titolare di un numero di concessioni pubbliche che consentivano d’irradiare più del 20 per cento delle Reti televisive stabilite dal piano delle frequenze. Tale piano prevede 11 (undici) frequenze nazionali e dunque a nessuno è consentito di possedere più di due reti nazionali.

Nel Luglio 1999 il Ministero delle Comunicazione (D’Alema al governo) indiceva la gara per l’assegnazione delle concessioni televisive. E’ bene rammentare che il tutto era stato fatto in barba a quanto sentenziato precedentemente dalla Corte Costituzionale già nel 1994 – sentenza 420 – che aveva dichiarato incostituzionalità delle tre Reti concesse a Berlusconi che, tuttavia continuavano a trasmettere. Oltre alle tre reti Rai risultavano vincitori delle concessioni altre 8 reti private (Canale 5, Italia 1, Tele-Binaco, Tmc, Tmc2, Europa 7, Telemarket Elefante) per un totale di 11 (undici) . Rete Quattro, dunque, perdeva la gara che veniva vinta da Europa 7 di Francesco De Stefano. A questo punto Rete Quattro avrebbe dovuto cedere le frequenze ad Europa 7 e passare sul satellite. Ma a tutt’oggi questo non è ancora avvenuto. La delibera del 7 Agosto 2001 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, istituita dalla Legge Maccanico, il 7 Agosto 2001 indicava la data del 31 Gennaio 2003 come termine ultimo per il passaggio di RETE Quattro sul Satellite e notificava tale delibera alla società di Mediaset Il 20 Novembre 2002, la Corte Costituzionale, sul ricorso proposto dall’Associazione Utenti e Consumatori, da Europa 7, ed altri, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dichiara l’incostituzionalità dell’art. 3, comma 7, della Legge Meccanico nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale, certo e non prorogabile che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso art. 3 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo. Pertanto RETE QUATTRO entro il 31 dicembre 2003 deve essere trasferita sul satellite.

LEGGE GASPARRI

Poco prima di tale data Berlusconi si fa approvare una legge (Legge Gasparri) che con il trucco rinvia ancora al 2006 la cessazione di Rete 4. All’inizio del 2008 la Corte di Giustizia Europea definisce "contrarie al diritto comunitario" le leggi italiane che consentono a Retequattro di utilizzare le frequenze destinate a Europa 7 e assegnate nel 1999. In data 21 maggio 2008, il Governo Berlusconi presenta un emendamento E’ un articolo che cerca di evitare il deferimento dell’Italia davanti alla Corte di Giustizia di Strasburgo per l’infrazione avviata da Bruxelles nell’ottobre 2006 sulla compatibilità di alcune norme della legge Gasparri. Tra le altre cose il testo stabilisce che chi ne ha diritto possa continuare a trasmettere fino allo “switch off” ,cioe,’ (parlando in italiano) al termine previsto per il passaggio definitivo al digitale terrestre (fine 2012) . E qui è la fregatura! Se questo non è conflitto d’interesse che qualcuno mi spieghi qual è? Questo testo,se approvato, perpetuerà in modo indefinito la situazione esistente. Proprio in data odierna (29 maggio 2008) si apprende dal SOLE 24 ORE che il Governo vorrebbe riformulare l’emendamento “Salva RETE QUATTRO” Si riporta, l’articolo:

Il sottosegretario allo Sviluppo economico, Paolo Romani, ha presentato al Comitato dei nove una riformulazione delle norme del Governo in materia televisiva. Il provvedimento in particolare cancella una parte del comma 3 dell'emendamento dell'Esecutivo che prorogava l'attività degli attuali operatori sulla tv analogica fino al 2012 data del passaggio alla tv digitale.
La decisione di Romani è stata preceduta da un incontro con l'opposizione. I primi orientamenti sarebbero ora per un voto contrario da parte del Pd, ma con il ritiro di tutti i sub emendamenti presentati. L'Idv invece proseguirà con l'ostruzionismo, molto probabilmente.
«Sembra che il Governo sia intenzionato a cancellare la norma 'salva rete 4' dal decreto sugli adempimenti comunitari. Se così sarà questa è una grande battaglia vinta dalle opposizione e dall'Italia dei valori, ma é solo la prima». Lo annuncia il capogruppo dell'Idv alla Camera Massimo Donadi al termine della riunione nella sala del governo vicino all'aula di Montecitorio tra Governo, Pd, Idv e Udc.

Vediamo come andrà a finire! Questa vicenda delle assegnazioni delle frequenze è allucinante e ridicola allo stesso tempo. Alla luce di quanto sopra scritto scaturisce che Rete Quattro ha ottenuto una frequenza analogica dallo Stato nel 1999 con autorizzazione ministeriale e nessun Governo anche di sinistra gliela mai tolta..
Al contrario Europa 7 ha ottenuto dallo Stato Italiano la concessione per una rete nazionale ma non ha mai avuto le frequenze per iniziare a trasmettere. E’ paradossale! Tutte è due le emittenti hanno una cosa che all’altro manca. Solo Berlusconi è contento! In bocca al lupo Italia!

Per il Consiglio di Stato il Governo deve attuare la sentenza della Corte UE. Dal SOLE 24 ORE del 31.05.2008, si riporta:
Il Governo, attraverso il ministero dello Sviluppo economico, deve pronunciarsi nuovamente sulla richiesta di Europa 7 di avere assegnate alcune frequenze televisive, «anche in applicazione della sentenza della Corte di giustizia» europea del 31 gennaio 2008. È uno dei passaggi centrali delle sentenze del Consiglio di Stato, sezione VI, sulla vicenda dell'emittente che nel 1999 vinse il bando di gara per una concessione tv e che da allora lamenta la mancata assegnazione delle frequenze.
Quanto al risarcimento danni in denaro chiesto da Europa 7, il Consiglio di Stato si riserva di decidere, e a in tal senso è già convocata un'udienza per il 16 dicembre 2008, tenendo conto sia della decisione dell'amministrazione pubblica e sia della ulteriore documentazione che lo Stato dovrà presentare entro il 15 ottobre 2008.

Dal sito www.cittadinolex.kataweb.it si riporta anche stralcio della Sentenza del CdS:

“È il ministero delle Comunicazioni a dover decidere sull'istanza del Centro Europa 7

Frequenze tv, la sentenza europea va applicata

(Nota Consiglio di Stato 31.5.2008)

"È il ministero delle Comunicazioni a dover decidere sull'istanza del Centro Europa 7 per l'assegnazione delle frequenze televisive nazionali analogiche. Lo comunica il Consiglio di Stato con una nota diffusa il 31 maggio 2008 che annuncia il deposito di una serie di sentenze che, tra l'altro, respingono il ricorso in appello proposto da Rti Spa, cioè Mediaset, contro l'emittente. Il Consiglio di stato si richiama alla sentenza della Corte di giustizia Ue del 31 gennaio che aveva sancito che le regole italiane sulel frequenze non rispettano le direttive europee in materia.(31 maggio 2008)"

CONSIGLIO DI STATO Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa Ufficio stampa 31.5.2008

Sono pubblicate, in data odierna, le sentenze con le quali la Sezione VI:

1) respinge il ricorso in appello proposto da RTI s.p.a. contro Centro Europa 7 s.r.l. per l’annullamento della sentenza TAR Lazio, Sezione II, n. 9325/04 del 16 settembre 2004 ritenendo la persistenza del dovere del Ministero di rideterminarsi motivatamente sull’istanza di Centro Europa intesa alla attribuzione delle frequenze di cui al d. m. 28 luglio 1999, anche in applicazione della sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2008;

2) non definitivamente pronunciando e tenuto conto di quanto sub 1):

- in parte respinge il ricorso in appello proposto da Centro Europa 7 s.r.l. per l’annullamento della sentenza TAR Lazio, Sezione II, n. 9315/04 del 16 settembre 2004, affermando la inammissibilità, in sede di giudizio risarcitorio, di una domanda di condanna dell’Amministrazione ad un "facere" specifico:

- in parte ritiene inammissibile la domanda di risarcimento per equivalente, il cui esame di merito subordina, peraltro, all’esercizio, da parte dell’Amministrazione, del dovere affermato sub 1), nonché al deposito di documenti entro il 15 ottobre 2008, rinviando le parti alla successiva udienza del 16 dicembre 2008;

3) respinge in parte il ricorso in appello n. 9258/07 proposto da Centro Europa 7 s.r.l. per l’annullamento della sentenza TAR Lazio, Sezione II, n. 7147 del 27 luglio 2007, ritenendo infondata la pretesa, relativamente all’emittente 7 plus, di essere destinataria di un provvedimento concessorio e, nei confronti di Rete A, della pretesa all’annullamento della conseguita autorizzazione.

Dichiara correlativamente inammissibili gli appelli n. 10103/07 e n. 804/08 proposti da Centro Europa 7s.r.l.;

4) dichiara inammissibili i ricorsi in appello n. 2862/07 proposto da RTI s.p.a. e, in opposizione di terzo, n. 9527/07 proposto da Centro Europa 7 s.r.l. per la riforma della sentenza TAR Lazio Sezione III ter, n.13415/06, che ha accolto il ricorso di Rete A avverso i motivi delle determinazioni ministeriali di rigetto delle sue istanze intese all’assegnazione di frequenze utili a completare la copertura della sua rete nazionale;

5) respinge il ricorso in appello proposto da Centro Europa 7 contro ministero delle Comunicazioni ed RTI s.p.a. per l’annullamento della sentenza TAR Lazio, Sezione II, n. 9319/04, sentenza che aveva dichiarato inammissibile ed irricevibile il ricorso di I grado inteso all’annullamento dell’autorizzazione (d. m. 28 luglio 1999) a proseguire, con Rete 4, l’attività di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale.

Roma, 31 maggio 2008

FERNANDO: questa pronuncia del Consiglio di Stato, era l'ultima "kikka" che, per completezza di informazione, ho voluto aggiungere. In buona sostanza ed in sintesi:

PER IL CONSIGLIO DI STATO:

1 - RETE 4 SI TERRA' LE SUE FREQUENZE (il ricorso di Europa 7 viene giudicato tardivo);
2- Il governo dovrà rispondere con una motivazione alla richiesta di frequenze di Europa 7;
3- Se Europa 7 non otterrà le frequenze avrà diritto ad un risarcimento stimato a 3.5MILIARDI DI EURO. Complimenti Italia!!

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Commenti (2)add comment

Edoardo said:

...
Bene! Bene! Un ottimo lavoro. L'ho già stampato. Mi serve per pro memoria in una conferenza.Sei uno dei pochi su cui posso fare affidamento nelle ricerche. Ti ringrazio. Lavora! Lavora! Non battere fiacca ! Il lavoro non te lo farò mancare. Un abbraccio da
Edoardo. Salutami Eliana! Non ha gradito i miei complimenti!!!! Ciao
 
luglio 03, 2008
Voti: +0

Fernando said:

...
Rispondo ad Edoardo
Capito come è finita! Il mio lavoro è servito da scaletta per una conferenza del Prof. Edoardo. Ripeto ancora una volta. Utilizza i tuoi Assistenti e ricercatori dell'Università quando ti vengono queste strane idee.Io non sono ne intelligente ne pignolo, come vai dicendo in giro.E poi non ho alcuna intenzione di assecondare sempre ed immediatamente i tuoi desideri.Chi non lo conosce non sa con chi ha da fare.Vuole tutto.Subito e fatto bene.A fronte di tanti lati positivi che ho potuto riscontrare quando mi telefona (gentilezza, cortesia ecc..) ha una solo dote negativa : ROMPE! ROMPE! ROMPE! E con questo ho detto tutto! Per la cronaca: non sono contento di quello che ho scritto. Perchè Edoardo non mi ha dato respiro.
 
agosto 24, 2008
Voti: +0

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