IL DECRETO SALVA LISTE PDL (By: F. Cannizzaro)
Il decreto e' costituito da tre articoli. Il provvedimento reca il titolo "Decreto legge recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione".
Il primo articolo, fatto ad hoc per la lista Pdl e Lazio e per quella di Formigoni ,titola: "Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1969, n. 108, e dell'articolo 21 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445".
Al primo comma si prevede che "il presente decreto reca interpretazione autentica di norme finalizzate a favorirne la piu' ampia corrispondenza alla reale volonta' del cittadino elettore per rendere effettivo l'esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della espressione della volonta' popolare.
Al secondo comma dell'articolo 1 del decreto legge interpretativo per le elezioni regionali del 28 e 29 marzo, si prende in esame la norma salva lista Pdl Lazio.
Al comma 3, la norma salva Lista Formigoni in Lombardia.
Al comma 4, si prevede che: "sono impugnabili di fronte all'ufficio centrale regionale esclusivamente le decisioni con cui sono state eliminate liste di candidati oppure di singoli candidati; che la legittimazione attiva spetta solo ai delegati della lista alla quale si riferisce la eliminazione; che sono assoggettabili a riesame o autotutela solo le decisioni di eliminazione di liste o candidati; che il ricorso giurisdizionale dinanzi al giudici amministrativo e' immediatamente ammesso solo avverso le decisioni di eliminazione di liste o candidati; che il ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo e' immediatamente ammesso solo avverso le decisioni di eliminazione".
Al quinto comma dell'articolo 1, si precisa che, per quanto riguarda la situazione del Lazio "le formalita' sono espletabili dalle ore 8 alle ore 16 del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto".
L'articolo 2 prevede la norma di coordinamento del procedimento elettorale e statuisce che: "limitamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione".
L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Questo decreto, secondo Noi, è un pugno in faccia alla democrazia. Di bene in meglio Italia! Complimenti Cavaliere! Con la maggioranza che si ritrova può fare quello che vuole.