23 novembre 2024
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CLASS ACTION

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CLASS  ACTION: BREVI CHIARIMENTI

Di Fernando Cannizzaro.-

Alcuni amici di Internet mi hanno sollecitato, nei loro commenti,  di approfondire l'argomento delle "azioni collettive" o "Class action" . Dal  momento che lo scopo principale di questo sito è quello di accontentare i navigatori di Internet, siamo lieti  di farlo.

Premettiamo che tale istituto della "Class Action" è proprio degli USA : per Class Action , infatti, in tale Paese, s'intende un'azione legale posta in essere da uno o più persone membri di una stessa classe i quali chiedono che la soluzione di una questione comune avvenga, con effetto erga omnes,  per tutti i componenti  della classe di appartenenza. Un istituto del genere non vi è dubbio che realizza una sorta di economia processuale e certezza del diritto a tutti gli appartenenti  alla categoria. Negli USA , infatti, oltre a ciò, i membri della stessa classe possono esperire anche un' azione individuale e non avvantaggiarsi dell'azione collettiva. Se, a contrario, stabiliscono di avvantaggiarsi dell' azione collettiva non devono fare nulla.

Nel  nostro ordinamento la Legge Finanziaria 2008 ha previsto all'art. 2, comma 445, che le disposizioni di cui ai commi 446/449 istituiscano e disciplino l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, inserendo nell'ambito del Codice di Consumo (D.Lgs.  6-9-2005, n.206) l'art. 140 bis che regola la nuova procedura. Tale articolo statuisce che i "consumatori o utenti  che intendono avvalersi della tutela devono comunicare per iscritto al proponente la  propria adesione all'azione collettiva.."

L'oggetto dell'azione collettiva risarcitoria è fissato dall'art. 140 bis del C.d C. per cui all' <> abilitati ad agire sono le Associazioni ed i Comitati individuati dalla legge , ex art. 137, comma 1 del Codice di Commercio, inseriti nell'elenco del Ministero delle attività produttive nonché le Associazioni ed i comitati adeguatamente  rappresentativi degli interessi dei singoli appartenenti.

Per evitare che azioni pretestuose o di alcun interesse leso creino spreco di attività giudiziaria vengono  individuate  alcune condizioni di ammissibilità dell'azione per stabilire in anteprima l'utile esperimento dell'azione collettiva, e cioè: a) manifesta infondatezza della domanda; b) sussistenza di un conflitto d'interessi; c) la mancanza di un interesse collettivo ai sensi dell'art. 140 bis.

Come si conclude la procedura collettiva?

Si conclude con sorta di sentenza di accertamento che in caso di esito favorevole per la classe si limiterà ad accertare la posizione giuridica soggettiva lesa. Il Tribunale, infatti, è chiamato ad individuare i criteri di liquidazione della somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti, Il Giudice può anche determinare la somma minima spettante a ciascun consumatore.

Terminata questa fase collettiva inizierà quella individuale della determinazione del quantum, Entro 60 gg. L'impresa convenuta dovrà effettuare una propria proposta liquidatoria che se non  accettata dai singoli membri della Classe o se l'Impresa non fa alcuna proposta, si apre una ulteriore fase di Conciliazione in cui il Presidente del Tribunale competente costituisce una Camera di Conciliazione costituita da tre Avvocati di cui due indicati da ciascuna delle parti ed uno nominato dal Presidente del Tribunale per determinare le somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno preso parte all'azione collettiva o sono intervenuti. In alternativa, su concorde intesa delle parti, il Presidente dispone che la composizione non contenziosa avvenga dinanzi ad uno degli organismi di conciliazione di cui all'art, 38 D.Lgs. n.5/2003. Vedi sotto:

"DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE

Art. 38. ( note )

Organismi di conciliazione

1.      Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

2.     Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.

3.     L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 39. "

L'introduzione delle azioni collettive risarcitorie - prevista per il 29 giugno 200'8 - è stata prorogata con decreto legge al primo gennaio 2009.





 

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