Ricordare non guasta!
Art. 54 Costituzione
Ci domandiamo quale ruolo e funzione, di “organo di garanzia” assuma il potere di nomina del Presidente della Repubblica, in quanto riteniamo di escluderne una funzione meramente notarile.
E’ chiaro, come vedremo anche dai lavori della Costituente[1], che la proposta del premier riflette rapporti politici e di fiducia con le persone da lui indicate, ma ciò non risolve il problema, in quanto il potere di nomina del Presidente della Repubblica dovrà, anzitutto, accertare che la designazione non si ponga in contrasto con l’
Art. 54 Cost.: «Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge»,
né con l’art. 97, commi 1 e 2, Cost.: «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [cfr. art. 95 c.3], in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari [cfr. art. 28]».
L’art. 54 Cost. è fondamentale per designare i requisiti personali che devono essere garantiti per qualsiasi componente la compagine governativa, ed è proprio sulla onorabilità del designato che, anzitutto, deve esprimersi il Capo dello Stato al momento della designazione, nonché sulle capacità di adempimento alle funzioni delegate.
Il Capo dello Stato dovrà, anzitutto, accertare l’assenza di reati extrafunzionali: concorso esterno in associazioni di stampo mafioso, atti contro il buon costume, corruttela, riciclaggio, gravi reati finanziari, etc. La valutazione concerne la gravità del reato, il grado del giudizio, eventuali condanne passate o meno in giudicato. Responsabilità penali ed amministrative nell’esercizio di funzioni pubbliche.
Il giudizio del Presidente dovrà anche valutare azioni extraparlamentari del designato, attentati alla Costituzione o all’Unità della Nazione, tra cui, anche la presentazione o la pubblica adesione a proposte di leggi razziali. In tal caso, ai sensi degli artt. 91 e 87 Cost., il Presidente della Repubblica dovrà rifiutare la nomina per la pericolosità sociale del designato.
Non è la prima volta che un Presidente della Repubblica dice no.
C'è l'articolo 92 della Carta, secondo cui il capo dello Stato, nella scelta dei ministri, non è un mero esecutore delle volontà dei partiti: «Il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri».
Quando Di Maio evoca la Terza Repubblica forse dimentica che la Costituzione è ancora quella, per fortuna nessuno l'ha cambiata. E come una bussola va seguita.
1979. Pertini disse no a Cossiga su Darida alla Difesa.
Nel 1993 Oscar Luigi Scalfaro a "Prodi fatto" scelse Ciampi.
L'anno seguente sempre Scalfaro stoppò Cesare Previti, avvocato di Silvio Berlusconi.
Il Cav. ottenuto l’incarico di formare un governo, tentò di farlo nominare Ministro di Grazia e Giustizia, ma non ci riuscì.
Nel tempo Ciampi disse no a Maroni come ministro della Giustizia.
In anni più recenti, Giorgio Napolitano, nel 2014, sconsigliò a Matteo Renzi di mettere in lista il procuratore di Reggio Calabria Nicola Gratteri, perché la sua nomina avrebbe contraddetto la regola non scritta secondo cui un magistrato in servizio non può assumere l’incarico di ministro della Giustizia.
In questo tempo lungo, nessuno in Italia ha usato la parola golpe.
Rifletta chi la cita a sproposito.