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Paolo Gentiloni nuovo ministro degli Esteri, vince Napolitano

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Paolo Gentiloni nuovo ministro degli Esteri, vince Napolitano

Pubblicato il 31 ottobre 2014

Fonte e link: http://www.blitzquotidiano.it/politica-italiana/paolo-gentiloni-nuovo-ministro-degli-esteri-2008665/

ROMA - Paolo Gentiloni nuovo ministro degli Esteri, vince Napolitano. Il successore di Federica Mogherini come ministro degli Esteri (dopo la sua nomina a Alto rappresentante per la politica estera Ue) è quindi Paolo Gentiloni che nel pomeriggio di venerdì ha giurato al Quirinale. 

Paolo Gentiloni, 59 anni, già ministro delle Comunicazione del secondo governo Prodi, è stato uno dei 45 membri del Comitato Promotore nazionale del Partito Democratico. Attualmente era impegnato in Parlamento proprio nella Commissione Esteri della Camera dei deputati.

Il flash Ansa è arrivato dopo che in mattinata tutti i giornali e i siti online avevano riferito di un braccio di ferro tra Matteo Renzi e Giorgio Napolitano sulla scelta del miglior candidato. “Un altro petalo della Margherita” titola l’Huffington Post, riferendosi all’esperienza di Gentiloni quale assessore comunale a Roma nella giunta di Francesco Rutelli e per l’adesione della prima ora al progetto renziano.

Sarebbe stato un ottimo sindaco di Roma, esperto, competente e equilibrato ma l’insipienza e l’odio di Pierluigi Bersani contro Matteo Renzi hann fatto in modo che il Pd scegliesse come candidato il peggiore sindaco della storia, Ignazio Marino.

Nel caso del ministro degli Esteri, Matteo Renzi era orientato a riproporre una figura femminile, mentre il presidente della Repubblica avrebbe espresso più di una perplessità sulla rosa dei nomi. Prima del criterio di genere, si può sintetizzare, Napolitano ha invitato Renzi a considerare la mole e l’importanza dei dossier: il candidato, prima che donna, avrebbe dovuto essere esperto, competente, autorevole anche all’estero.

Renzi ha scelto anche due sottosegretari: Davide Faraone, alla Pubblica Istruzione, in sostituzione di Roberto Reggi (ora al Demanio). Paola De Micheli, bersaniana di ferro, va all’Economia, in sostituzione di Giovanni Legnini, ora vicepresidente del Csm. La scelta è caduta su Gentiloni solo nelle ultimissime ore: fino a ieri sera, assicurano amici e collaboratori, non ne sapeva nulla.

Il politico romano, 60 anni il 22 novembre prossimo, è stato ministro delle Comunicazioni tra il 2006 e il 2008, con il governo Prodi, e nel 2007 è stato uno dei fondatori della Margherita nel 2002 e del Comitato Promotore nazionale del Partito Democratico nel 2007. Laureato in Scienze politiche, giornalista, ha lavorato al Comune di Roma come portavoce del Sindaco e assessore al Turismo e al Giubileo negli anni ’90.

Eletto in Parlamento dal 2001, è stato anche presidente della commissione di vigilanza Rai. Due anni fa si era candidato a sindaco di Roma, rimanendo escluso però dal ballottaggio (con il 15% dei consensi). In questa legislatura, da deputato, fa parte della Commissione Esteri ed è presidente della sezione Italia-Stati Uniti dell’Unione Interparlamentare. Tra i primi a congratularsi per la sua nomina Lapo Pistelli, attualmente viceministro proprio alla Farnesina. (Corriere della Sera)

 

Gentiloni ministro. Il compromesso Napolitano-Renzi. Paolo Conti sul Messaggero

Fonte e link: http://www.blitzquotidiano.it/rassegna-stampa/gentiloni-ministro-il-compromesso-napolitano-renzi-2009342/

Pubblicato il 1 novembre 2014

ROMA –  Un compromesso che garantisce la “discontinuità” voluta da Matteo Renzi e allo stesso tempo accontenta Giorgio Napolitano che voleva un uomo di “esperienza”. Alla fine, per il ruolo di ministro degli Esteri, il nome che mette d’accordo Quirinale e premier è quello di Paolo Gentiloni.

Così sul Messaggero Paolo Conti spiega le ragioni della scelta:

Nella sfida per il ministero degli Esteri tra due cognomi pesanti della tradizione cattolico-democratica Gentiloni-Pistelli, la spunta Paolo e non perchè discendente della famiglia dei conti Gentiloni-Silveri, ma perché molto più affine al presidente del Consiglio.

Archiviata la quota-rosa, Matteo Renzi ha fatto oggi il nome al capo dello Stato dopo l’incontro di ieri. Un faccia a faccia molto dialettico, quello andato in scena giovedì pomeriggio al Quirinale, e la scelta fatta rappresenta un punto di compromesso tra palazzo Chigi e Colle.

La scelta di Gentiloni per la Farnesina conferma la linea di discontinuità, molto cara al presidente del Consiglio, ma al tempo stesso il nuovo ministro – malgrado non abbia un lungo curriculum internazionale – ha l’esperienza parlamentare e di governo che rappresenta per il Capo dello Stato il requisito necessario per ricoprire una poltrona delicata e particolarmente esposta al giudizio delle cancellerie.

Romano, sessant’anni, già portavoce di Francesco Rutelli e ministro delle Telecomunicazioni con il governo Prodi, Gentiloni ha giurato venerdì 31 ottobre alle 18 al Quirinale insieme ai colleghi deputati che verranno nominati sottosegretari Davide Faraone (Pubblica Istruzione) e Paola De Micheli (Economia). Inserendo una donna, come sottosegretario, Renzi conserva anche l’equilibrio di genere.

Resta di nuovo al palo Lapo Pistelli, attuale viceministro agli Esteri, e si chiude una faccenda nei tempi previsti dopo l’uscita di Federica Mogherini. L’ipotesi dell’interim, in pieno semestre europeo, era impraticabile.

IL NOSTRO COMMENTO: Chiariamo subito quali sono le attribuzioni che la Ns Costituzione assegna al Presidente della Repubblica :

“Le attribuzioni presidenziali (Tratto da Wikipedia)

La Costituzione oltre a riconoscere alla carica la funzione di rappresentanza dell'unità del Paese con tutte le prerogative tipiche del capo di Stato a livello di diritto internazionale, pone il presidente al vertice della tradizionale tripartizione dei poteri dello Stato. Espressamente previsti sono i poteri di:

  1. in relazione alla rappresentanza esterna:
  2. accreditare e ricevere funzionari diplomatici (art.87 Cost.);
  3. ratificare i trattati internazionali sulle materie dell'art.80, previa autorizzazione delle Camere (art.87);
  4. dichiarare lo stato di guerra, deliberato dalle Camere (art.87);
  5. in relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari:
  6. nominare fino a cinque senatori a vita (art.59);
  7. inviare messaggi alle Camere (art.87);
  8. convocarle in via straordinaria (art.62);
  9. scioglierle salvo che negli ultimi sei mesi di mandato. Lo scioglimento può avvenire in ogni caso se il semestre bianco coincide in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi di legislatura (art.88);
  10. indire le elezioni e fissare la prima riunione delle nuove Camere (art.87);
  11. in relazione alla funzione legislativa e normativa:
  12. autorizzare la presentazione in Parlamento dei disegni di legge governativi (art.87);
  13. promulgare le leggi approvate in Parlamento entro un mese, salvo termine inferiore su richiesta della maggioranza assoluta delle Camere (art.73);
  14. rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non promulgate e chiederne una nuova deliberazione (potere non più esercitabile se le Camere approvano nuovamente) (art.74);
  15. emanare i decreti-legge, i decreti legislativi e i regolamenti adottati dal governo (art.87);
  16. indire i referendum (art.87) e nei casi opportuni, al termine della votazione, dichiarare l'abrogazione della legge a esso sottoposta[3];
  17. in relazione alla funzione esecutiva e di indirizzo politico:
  18. nominare il presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri (art.92). Secondo la prassi costituzionale, la nomina avviene in seguito ad opportune consultazioni con i presidenti delle Camere, i capi dei gruppi parlamentari, i presidenti emeriti della Repubblica e le delegazioni politiche;
  19. accogliere il giuramento del governo e le eventuali dimissioni (art.93);
  20. nominare alcuni funzionari statali di alto grado (art.87);
  21. presiedere il Consiglio supremo di difesa e detenere il comando delle forze armate italiane (art.87);
  22. decretare lo scioglimento di consigli regionali e la rimozione di presidenti di regione (art.126);
  23. decretare lo scioglimento delle Camere o anche una sola di esse (art.88);

Il capo dello Stato, scortato dai corazzieri nelle cerimonie formali, è l'autorità che rende omaggio al Milite Ignoto nelle solennità nazionali.

In relazione all'esercizio della giurisdizione:

  1. presiedere il Consiglio superiore della magistratura (art.104);
  2. nominare un terzo dei componenti della Corte costituzionale (art.135);
  3. concedere la grazia e commutare le pene (art.87).

Conferisce inoltre le onorificenze della Repubblica Italiana tramite decreto presidenziale (art. 87).

La Costituzione (art. 89) prevede che ogni atto presidenziale per essere valido debba essere controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità, e richiede la controfirma anche del presidente del Consiglio dei ministri per ogni atto che ha valore legislativo o nei casi in cui ciò viene previsto dalla legge (come avviene per esempio per la nomina dei giudici costituzionali, dei senatori a vita o per i messaggi alle Camere).

Come stabilisce l'art. 90 della Costituzione, il presidente non è responsabile per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, per cui può essere messo sotto accusa dal Parlamento. L'assenza di responsabilità, principio che discende dall'irresponsabilità regia nata con le monarchie costituzionali (nota sotto la formula: The King can do no wrong, "il Re non può sbagliare"), gli consente di poter adempiere alle sue funzioni di garante delle istituzioni stando al di sopra delle parti. La controfirma del ministro evita che si crei una situazione in cui un potere non sia soggetto a responsabilità: il ministro che partecipa firmando all'atto del presidente potrebbe essere chiamato a risponderne davanti al Parlamento o davanti ai giudici se l'atto costituisce un illecito.

La controfirma assume diversi significati a seconda che l'atto del presidente della Repubblica sia sostanzialmente presidenziale (ovvero derivi dai "poteri propri" del presidente e non necessitano della "proposta" di un ministro) oppure sostanzialmente governativi (come si verifica nella maggior parte dei casi). Nel primo caso la firma del ministro accerta la regolarità formale della decisione del capo dello Stato e quella del presidente ha valore decisionale, nel secondo quella del presidente accerta la legittimità dell'atto e quella del ministro ha valore decisionale.”

Tra le attribuzioni del Presidente della Repubblica non esiste quella di scegliere in tandem  al Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri della Repubblica. Pare invece che da quando Napolitano è stato eletto Presidente della Repubblica e poi riconfermato dopo il primo settennato, si stia adottando una prassi quanto mai inconsueta e fuori dallo spirito della Ns Costituzione. Avviene che, se il Ministro non è gradito al Presidente della Repubblica non viene scelto. Questo sistema è fuori dalla Ns Costituzione ne altera lo spirito ed ostacola l’azione del Governo. Sarebbe ora di smetterla! Perché il Presidente del Consiglio invece di calare la testa come fa di solito quando colloquia con Napolitano non sceglie il Ministro e lo fa giurare davanti al Presidente della Repubblica. Se a Napolitano non piace che non firmi motivando però il suo dissenso per iscritto! Vediamo che succede! Probabilmente niente! Perché? Perché nessuno ha le “palle” per farlo! Complimenti Presidente Napolitano! Lei si che conosce bene i Ns politici! 

Noi non abbiamo niente contro il neo Ministro degli Esteri Gentiloni! Non lo conosciamo. Sicuramente sarà una persona per bene ed anche adatto a quell’incarico. Vorremmo però che la nomina non fosse frutto di un compromesso tra il Presidente della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dei Ministri. Questo è al di fuori della Costituzione di cui Napolitano ne è il garante.

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