Chiedo scusa ai lettori per il lungo articolo, ma, a mia parziale attenuante, invoco: a) il fatto che mi sono girati i coglioni dell’intromissione del clero negli affari dello Stato b) sentir parlare i preti di morale.
Inchiesta UAAR sui fondi pubblici e le esenzioni di cui gode la Chiesa cattolica
Fonte e link: http://www.icostidellachiesa.it/
L’Uaar parte dall’assunto che le religioni (tutte) dovrebbero essere sostenute da chi le professa. Ciò non accade, quantomeno in Italia, grazie a un numero considerevole di leggi e normative emanate in favore delle comunità di fede. Nessuno è al corrente dell’entità dei fondi pubblici e delle esenzioni di cui, annualmente, beneficia la religione che ne gode incomparabilmente più delle altre, la Chiesa cattolica nelle sue articolazioni (Santa Sede, Cei, ordini e movimenti religiosi, associazionismo, eccetera). Non la rendono nota né la Conferenza Episcopale Italiana, né lo Stato. È per questo motivo che l’Uaar ha deciso di dar vita alla piattaforma I costi della Chiesa: l’obiettivo è di presentare una stima di massima che sia la più attendibile e accurata possibile, citando estesamente le fonti e utilizzando metodologie trasparenti.
Il compito non è per nulla facile, perché la cifra reale e precisa è quasi sicuramente ignota sia allo Stato, sia alla Chiesa. Occorrerebbe infatti esaminare, delibera per delibera, capitolo di spesa per capitolo di spesa, il bilancio dello Stato e quelli di tutte le Regioni, le Province, i Comuni, gli enti pubblici, le società a partecipazione pubblica. Occorrerebbe inoltre disporre di tutti i bilanci delle diocesi, delle parrocchie, degli enti ecclesiastici, delle associazioni cattoliche. Un’impresa impossibile per chiunque.
Anche per l’Uaar, ovviamente. Anche perché non dispone certo di somme ragguardevoli da investire nell’inchiesta. Ciononostante, abbiamo ritenuto che fosse possibile, con ragionevole approssimazione, cercare di quantificare la cifra. Altri ci hanno provato nel recente passato: Piergiorgio Odifreddi (Perché non possiamo essere cristiani, 2007) l’ha stimata in 9 miliardi di euro l’anno, Curzio Maltese (La questua, 2008) in 4,5 miliardi, l’Ares (La casta dei casti, 2008) in 20 miliardi. Da parte sua, il mondo cattolico fa quasi sempre riferimento alla replica al libro di Maltese, intitolata La vera questua, scritta dal giornalista di Avvenire Umberto Folena e liberamente scaricabile online, la quale non contiene però alcun totale.
A differenza dei precedenti sforzi, I costi della Chiesa rappresenta il tentativo da parte dell’Uaar di raggiungere lo stesso obbiettivo in modo approfondito, attendibile e dinamico. Perché di ogni singola voce presa in considerazione spieghiamo l’origine normativa, quali sono i dati a nostra disposizione e quali sono state le valutazioni che ci hanno spinto ad attribuire loro un certo valore. Tutto questo, essendo pubblicato anche su internet, è altresì a disposizione di chiunque, anche della stessa Conferenza Episcopale, voglia integrare i dati, criticarli o commentarli. I costi della Chiesa costituisce anzi uno stimolo per tutti a effettuare le proprie valutazioni e, di conseguenza, a disporre nel tempo di una piattaforma, e delle stime che contiene, sempre più affinate. Se poi la Chiesa e/o lo Stato presenteranno i propri conteggi saremo ancora più contenti: vorrà dire che l’iniziativa avviata dall’Uaar ha raggiunto il suo scopo, quello di discutere e confrontarsi sui costi pubblici della Chiesa cattolica.
Ricordiamo che il bilancio dell’UAAR è pubblicato online.
La stima aggiornata dei costi annui della Chiesa è
€ 6.467.307.772
Leggi statali a favore della chiesa
Concordati tra Stato e Chiesa
Il primo Concordato tra lo Stato italiano e i vertici della Chiesa cattolica fu stipulato nel 1929 all'interno dei cosiddetti Patti Lateranensi, comprendenti anche un Trattato: con il Trattato nasceva lo Stato della Città del Vaticano, con il Concordato si stabilivano le relazioni sociali ed economiche tra lo Stati italiano e la Chiesa Cattolica riconosciuta come "sola religione dello Stato"; in particolare l'art. 29 del Concordato introduce l'equiparazione, dal punto di vista tributario, degli enti ecclesiastici agli enti di beneficenza, e l'art. 20 rende le merci in transito verso la Santa Sede e i suoi uffici in territorio italiano esenti da dazi. Il concordato venne recepito nella Costituzione della Repubblica Italiana e venne successivamente modificato dagli accordi del 1984, che da un lato eliminavano il carattere esclusivo della religione Cattolica e dall'altro aumentavano i privilegi di cui già godeva.
- Legge n. 810 del 27 maggio 1929: Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, tra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929.
- Legge n. 121 del 25 marzo 1985: Ratifica ed esecuzione dell'accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
Otto per mille
La legge che consente alle religioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato di ricevere una parte del gettito IRPEF, in sostituzione del precedente meccanismo della congrua riservato alla sola religione Cattolica, è la 222/1985 scaturita dal secondo Concordato. L'art. 47 ne descrive il meccanismo, specificando che la Chiesa Cattolica è comunque l'unica ad avere il diritto di percepire ogni anno un acconto sulle somme dell'anno successivo. L'art. 49 prescrive che una commissione "dovrebbe" rivedere triennalmente gli importi.
La legge contiene anche un intero titolo, il III, che istituisce un fondo per gli edifici di culto; tale fondo assorbe altri fondi e patrimoni preesistenti ed ha come scopo la tutela e la conservazione degli edifici di culto, composto per la quasi totalità da chiese cedute in comodato d'uso gratuito.
I.M.U.
Il Dlgs n. 23/2011 ha introdotto una nuova imposta sugli immobili, l’Imu, che, modificata in seguito con l’approvazione della legge n. 214/2011, ha di fatto sostituito la vecchia Ici. L’introduzione delle esenzioni a favore della Chiesa arriva però in un secondo momento, e precisamente con il cosiddetto “decreto liberalizzazioni” emanato il 24 gennaio 2012 e convertito in legge n. 27/2012; nella conversione è stato infatti introdotto un articolo 91-bis che ribadisce le esenzioni all’Ici limitatamente alle attività svolte con “modalità non commerciali” e per la sola parte in cui queste si svolgono, demandando ad un regolamento successivo le procedure per la loro determinazione. Il regolamento del Ministero dell'Economia è arrivato il 19 novembre 2012 fissando tutta una serie di principi che sembrano ritagliati su misura per le attività ecclesiastiche in Italia.
- Legge n. 27 del 24 marzo 2012: Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 200 del 19 novembre 2012: Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174.
Agevolazioni fiscali generiche
Il D.P.R. 601/1973 introduce diverse agevolazioni fiscali per la Santa Sede e la Chiesa cattolica. In particolare l'art. 2 esenta la Santa Sede dal pagamento di imposte sui redditi dei propri fabbricati, l'art. 3 fa lo stesso con le retribuzioni elargite a ogni titolo e l'art. 6 comma c) riduce del 50% le imposte sui redditi (IRES e IRAP) agli enti con fine equiparato a fini di beneficenza e istruzione. Quest'ultimo articolo è stato sostituito dall'art. 66 comma 8 del Decreto legge 331/1993, convertito in legge 427/1993, che ne conferma e amplia la portata.
- D.P.R. n. 601 del 29 settembre 1973: Disciplina delle agevolazioni tributarie.
- Decreto Legge n. 331 del 30 agosto 1993: Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
- Legge n. 427 del 29 ottobre 1993: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.
I.R.E.S.
L'IRES è regolamentata dal T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, emanato con il DPR 917/1986 e successivamente modificato dai Dlgs 247/2005, dal Dlgs 252/2005, e dalle Leggi 248/2005 e 266/2005). L'articolo 149 del T.U.I.R. specifica al comma 1 che nel caso in cui l'ente eserciti prevalentemente attività commerciale perde automaticamente la qualifica di ente non commerciale. Il comma 4 introduce però l'eccezione per gli enti ecclesiastici e per le associazioni sportive dilettantistiche. L'art. 100 comma 2 lettera d) introduce inoltre il diritto alla deduzione dal reddito degli oneri per spese di manutenzione e restauro dei beni culturali di interesse religioso di cui all'art. 19 del Decreto legislativo 490/1999, e il comma 1 dello stesso articolo consente di dedurre le spese relative a opere e servizi fruibili dai dipendenti per finalità di (tra le altre cose) culto.
- D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986: Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (modificato da Dlgs 247/2005, Dlgs 252/2005, Legge 248/2005 e Legge 266/2005).
- Decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352.
I.R.A.P.
L'imposta è stata istituita con Decreto legislativo n. 446/1997. L'art.10 comma 1 prevede che la base imponibile per gli enti non commerciali sia calcolata su base retributiva e che da questa, come confermato dalla risoluzione 12/2000 del Ministero delle Finanze, vanno escluse remunerazioni e congrue dei sacerdoti.
- Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997: Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.
- Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 12 del 10 febbraio 2000: Assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto e dei missionari dell'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7 Giorno (UICCA).
I.V.A.
L'Imposta sul Valore Aggiunto è stata istituita con DPR 633/1972. Il comma 4 dell'articolo 4 considera effettuate nell'esercizio d'impresa solo le cessioni nell'ambito di attività commerciali ad esclusione da quelle effettuate per finalità istituzionali di varie tipologie, tra cui anche quelle religiose. Il comma 7 limita questa esenzione agli enti conformi a determinate clausole, tra cui quella della democraticità da cui vengono però successivamente esentate nel comma 8 le associazioni religiose.
Oneri di urbanizzazione secondaria
I destinatari dei proventi degli oneri di urbanizzazione versati all'amministrazione comunale come contributo per il rilascio del permesso a costruire si dividono in primari e secondari. Il comma 8 dell'articolo 16 del DPR 380/2001 stabilisce che gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi anche a chiese ed edifici religiosi (insieme a scuole, aree di verde pubblico, delegazioni comunali, eccetera).
Beni culturali appartenenti alla Chiesa
Con il DPR 78/2005 lo Stato adotta una nuova intesa tra Stato e Chiesa, che sostituisce una precedente intesa del 1996, che ha come oggetto la manutenzione dei beni culturali mobili ed immobili di interesse religioso che sono di proprietà di enti e autorità ecclesiastiche. In buona sostanza l'accordo prevede che lo Stato si faccia carico di ogni onere finanziario e che la Chiesa si impegni a garantire l'accesso a tali beni da parte del pubblico.
Insegnamento della religione cattolica
L'insegnante di religione cattolica nelle scuole italiane era sempre stato un precario fino al 2003 perché di fatto nominato dal Vescovo, e in quanto tale, in virtù dell'articolo 7 della legge 831/1961, gli veniva riconosciuto un aumento dello stipendio base del 2,5% ogni due anni (successivamente abolito dal CCNL di categoria per tutti tranne che per gli insegnanti di religione). Successivamente l'articolo 53 della legge 312/80 ha introdotto una progressione di carriera per gli insegnanti di religione, e allo stesso articolo fanno riferimento il comma 8 dell'articolo 2 del DPR 209/87 prima, e il comma 7 dell'art. 3 del DPR 399/88 dopo, per introdurre il principio della ricostruzione di carriera per gli insegnanti di religione, che in pratica conferisce loro il diritto di avere uno stipendio equiparato a quello dei colleghi con contratto a tempo indeterminato. Con la legge 186/2003 gli insegnanti di religione sono stati immessi in ruolo, ma l'articolo 1-ter della legge 27/2006 ha permesso loro di conservare comunque gli aumenti acquisiti, che vanno a sommarsi agli scatti di anzianità spettanti con l'immissione in ruolo, e l'informativa 166/2009 diramata dal Ministero delle Finanze estende il calcolo degli aumenti all'intera retribuzione.
- Legge n. 831 del 28 luglio 1961: Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica.
- Legge n. 312 dell'11 luglio 1980: Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.
- D.P.R. n. 209 del 10 aprile 1987: Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola.
- D.P.R. n. 399 del 23 agosto 1988: Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola.
- Legge n. 186 del 18 luglio 2003: Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.
- Legge n. 27 del 3 febbraio 2006: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui
- Informativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 166 del 28 dicembre 2009: Aumenti biennali docenti di Religione.
Scuole non statali
Con la legge 62/2000 è stata istituita la cosiddetta parificazione scolastica, che di fatto consente di scavalcare il dettato costituzionale che vieta allo Stato di finanziare le scuole private introducendo il "sistema nazionale di istruzione", comprendente sia le scuole a diretta gestione statale che le paritarie. Le borse di studio vengono assicurate, mediante detrazione fiscale, anche agli studenti delle paritarie (art. 10). L'articolo 8 della legge prevede che alle scuole che si configurano come enti non commerciali venga applicato il relativo regime fiscale che esclude dalla base imponibile contributi dello Stato e fondi raccolti mediante campagne e celebrazioni (articolo 143 comma 3 del T.U.I.R.).
Il buono scuola per gli alunni iscritti alle scuole paritarie venne istituito, per il triennio dal 2003 al 2005, dal Decreto interministeriale dei Ministri dell'Istruzione e delle Finanze così come disposto dal comma 7, dell'articolo 2, della finanziaria 2003 modificato dall'articolo 13 del Decreto legge n. 147/2003.
- Legge n. 62 del 10 marzo 2000: Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.
- Decreto Interministeriale del 2 settembre 2003 del Ministro per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze
- Legge n. 289 del 27 dicembre 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
- Decreto Legge n. 147 del 24 giugno 2003: Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali.
Oratori
La legge 206/2003 ha conferito agli oratori lo stato di opere di urbanizzazione secondaria esentandoli dal pagamento dell'ICI. Inoltre la legge conferisce agli oratori il diritto di ricevere beni mobili e immobili in comodato d'uso, e da alle regioni la possibilità di erogare contributi agli.
Cappellani nelle Forze Armate
La legge 512/1961 istituisce il servizio di assistenza spirituale nelle forze armate della Repubblica. Tale servizio è a totale carico dello Stato, dalla retribuzione alla pensione, e i cappellani vengono inquadrati con il grado minimo di tenente. All'Ordinario militare spetta il grado di generale di corpo d'armata.
Cappellani nella Polizia di Stato
Il diritto di istituire un servizio di assistenza spirituale nella Polizia di Stato indipendente da quello nelle Forze Armate viene stabilito già dalla legge 121/81 all'articolo 69. Il DPR 92/1991 recepì la prima intesa attuativa del 21 dicembre 1990, ma venne in seguito sostituito dall'intesa del 9 settembre 1999 recepita con DPR 421/1999.
- Legge n. 121 del 1 Aprile 1981: Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
- D.P.R. n. 92 del 17 gennaio 1991: Esecuzione dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della polizia di Stato.
- D.P.R. n. 421 del 27 ottobre 1999: Esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, firmata il 9 settembre 1999.
Cappellani nelle carceri
Anche negli istituti carcerari è prevista la figura del cappellano, con relativo ispettorato, e sempre a totale carico dello Stato, TFR e pensione compresi. Le leggi di riferimento sono la 323/1963 per l'ispettore e la 68/1982 per i cappellani (che sostituisce il Regio decreto n. 1758 del 30 ottobre 1924).
- Legge n. 323 del 5 marzo 1963: Istituzione di un posto di Ispettore dei Cappellani presso il Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale per gli Istituti di Prevenzione e Pena.
- Legge n. 68 del 4 marzo 1982: Trattamento giuridico ed economico dei Cappellani degli Istituti di Prevenzione e Pena.
Assistenti religiosi negli ospedali
In base all'articolo 35 del DPR 128/1969 gli ospedali sono obbligati a dotarsi di un servizio di assistenza religiosa cattolica a proprio carico. Per altre confessioni la direzione sanitaria provvede su richiesta dell'infermo.
Previdenza sociale
Per il clero ed i ministri di culto è stato istituito un apposito fondo pensionistico con legge 903/1973; modifiche successive al fondo, e in particolare all'importo del contributo statale definito nell'articolo 21, sono intervenute con l'articolo 4 della legge 54/1982 e l'articolo 42 della legge 488/1999. L'accordo tra lo Stato italiano e la Santa Sede del 16 giugno 2000, successivamente recepito con la legge 244/2003 con relativo impegno di spesa (art. 3 comma 1), garantisce ai dipendenti del Vaticano e di enti centrali della Chiesa Cattolica, e ai loro familiari, trattamenti assicurativi e pensionistici.
- Legge n. 903 del 22 dicembre 1973: Istituzione del fondo di previdenza del Clero e dei Ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici.
- Legge n. 488 del 23 dicembre 1999: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).
- Legge n. 54 del 26 Febbraio 1982: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante disposizioni in materia previdenziale
- Legge n. 244 del 19 agosto 2003: Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, fatta a Città del Vaticano il 16 giugno 2000.
Pubblicità
Il Dpr 639/1972 prevede numerose agevolazioni tariffarie per affissioni e insegne a contenuto religioso.
Contributi ad emittenti radiofoniche
La finanziaria 2005, convertita in legge 311/2004, all'articolo 213 fissa in un milione di euro il contributo alle radio di cui al comma 190 dell’articolo 4 della legge 350/2003. Quest'ultima legge (la finanziara 2004) al tale comma individua le "emittenti radiofoniche nazionali a carattere comunitario", che allo stato attuale sono solo due: Radio Maria e Radio Padania.
- Legge n. 350 del 24 dicembre 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).
- Legge n. 311 del 30 dicembre 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
Consumo idrico della Santa Sede
Lo Stato di Città del Vaticano ha diritto, in forza dell'articolo 6 del Concordato del 1929, ad una "adeguata dotazione di acque in proprietà". Nulla viene stabilito in merito agli oneri accessori e allo smaltimento delle acque reflue, e questo porta in seguito ad un contenzioso con l'Acea, ente gestore, che il governo italiano risolve con il comma 13 dell'articolo 3 della legge 350/2003 (vedi paragrafo precedente). Il DPCM del 23 aprile 2004 fissa importo e modalità di calcolo di quanto dovuto dallo Stato all'Acea; in particolare viene erogata la somma di 17,3 milioni di euro per il ripianamento dei debiti dal 1998 al 2003, al netto del contributo anno di 1,1 milioni di euro versati dalla Santa Sede.
Imprese sociali
Un'impresa sociale è un'impresa che offre beni e servizi senza la possibilità di redistribuire i suoi utili e godendo della limitata responsabilità patrimoniale dei suoi soci. Questa forma d'impresa è regolamentata dal Decreto legislativo 155/2006 che al comma 3 dell'articolo 1 consente agli enti religiosi di diventare impresa sociale anche solo parzialmente (normalmente solo gli enti democratici possono acquisire il titolo di impresa sociale).
Leggi locali a favore della Chiesa
Abruzzo
Contributi per edilizia di culto
- Legge Regionale n. 139 del 25 novembre 1998: Interventi in materia di conservazione degli edifici stabilmente destinati al culto.
- Legge Regionale n. 29 del 14 marzo 2000: Interventi urgenti in occasione del giubileo 2000 per la conservazione degli edifici destinati al culto.
Oneri di urbanizzazione secondaria
Oratori
Basilicata
Oratori
Calabria
Oneri di urbanizzazione secondaria
Oratori
Campania
Oratori
- Delibera della Giunta Regionale n. 1352 del 6 agosto 2009: Azioni regionali per l'infanzia, l'adolescenza e le responsabilità familiari. Riconoscimento, sostegno e valorizzazione delle attività oratoriali.
- Legge Regionale n. 4 del 15 marzo 2011: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2011).
Emilia-Romagna
Oneri di urbanizzazione secondaria
Oratori
Friuli-Venezia Giulia
Contributi per edilizia di culto
- Legge Regionale n. 20 del 7 marzo 1983: Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Delibera della Giunta Regionale n. 914 del 24 aprile 2009: Lr 20/1983 art 7 ter così come modificata dalla lr 53/1983 art 1 e dalla lr 13/2000 "erogazione di contributi pluriennali ed una tantum per la costruzione , ristrutturazione, l'ampliamento e straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa , opere di culto e ministero pastorale compresi l'ufficio e l'abitazione del parroco e le relative pertinenze". riparto 2008: devoluzione del contributo all'intervento "ristrutturazione, adeguamento normativo, messa in sicurezza".
Oratori
- Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000).
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 202 del 28 giugno 2006: Regolamento per promuovere la diffusione sul territorio regionale di ricreatori, oratori e centri di aggregazione giovanile.
Lazio
Oneri di urbanizzazione secondaria
Oratori
Liguria
Oneri di urbanizzazione secondaria
Oratori
Lombardia
Oneri di urbanizzazione secondaria
Oratori
Marche
Oratori
Molise
Oratori
Piemonte
Oneri di urbanizzazione secondaria
Oratori
Puglia
Oratori
Sardegna
Oneri di urbanizzazione secondaria
Oratori
Sicilia
Oratori
Trento (provincia autonoma)
Oratori
Umbria
Oratori
Valle d'Aosta
Oratori
Veneto
Oratori
Oneri di urbanizzazione secondaria
IL NOSTRO COMMENTO: Padre Zanotelli nella sua petizione si chiede: “Come cittadini chiediamo di sapere quanto va in tangenti ai partiti, al governo sulla vendita di armi all’estero (ricordiamo che nel 2009 abbiamo esportato armi per un valore di quasi 5 miliardi di euro). È un autunno drammatico questo, carico di gravi domande”.
(Alex Di Battista) L'8 settembre 2013 (un anno fa) Papa Francesco si domandava: “rimane il dubbio se questa guerra di qua o di là è davvero una guerra o è una guerra commerciale per vendere queste armi, o è per incrementarne il commercio illegale?”
Ora Noi ci chiediamo sgomenti! Va benissimo criticare le spese militari per l’acquisto di armi. Siamo d’accordo!
Non va bene che lo faccia la Chiesa! Da quale pulpito viene la predica! Come cazzo fa la Chiesa a muovere queste accuse al Governo quando il Governo è così prodigo (spendaccione!) di danaro nei confronti della Chiesa. Lo Stato spende per la Chiesa circa € 6.467.307.772 che non sono noccioline! Sono soldi!
Ma come è irriconoscente questo clero! Abituato ormai da secoli solo a prendere e non a dare! Per essere in tema di chiesa trascriviamo quanto ha scritto Luca nel Vangelo vers: 6,39-42: 39Disse loro anche una parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? 40Un discepolo non è più del maestro; ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro.
41Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? 42Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello».
Ma che fa la Chiesa ignora anche il Vangelo?
La facciamo Noi ora qualche domanda alla Chiesa pubblicando quanto emerge dal giornale Libero del 21-01.2014
Finte donazioni per riciclare denaro Nuovo arresto per monsignor Scarano
Fonte e link: http://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/1390468/Finte-donazioni-per-riciclare-denaro--Nuovo-arresto-per-monsignor-Scarano--.html
Le Fiamme gialle sequestrano al prelato beni per oltre 6 milioni di Euro, 2 dei quali sui conti IOR
“Finte donazioni” per milioni di euro provenienti da società off shore e transitate su conti dello Ior nella disponibilità di monsignor Nunzio Scarano. E’ quanto avrebbe accertato la Guardia di Finanza di Salerno che ha provveduto oggi a un nuovo arresto per l'alto prelato e sta sequestrando beni per oltre 6 milioni di euro, 2 dei quali su conti Ior. L'accusa è di concorso in riciclaggio. Ai domiciliari è stato posto anche un altro sacerdote: Don Luigi Noli, parroco a Salerno.
Ai domiciliari per motivi di salute - Dallo scorso 25 ottobre monsignor Nunzio Scarano, ex addetto contabile all’Apsa (Amministrazione del patrimonio della Santa Sede), era agli arresti ospedalieri, per gravi motivi di salute, presso una casa di cura di Salerno su decisione del gip di Roma. Nella capitale, dove si indaga da tempo sui conti accesi presso lo Ior, l’altro prelato è sotto processo perchè accusato di corruzione in concorso con l’ex 007 Giovanni Maria Zito e il broker Giovanni Carenzio (per i quali il gup si deve ancora pronunciare) in relazione al tentativo (fallito) di far rientrare in Italia 20 milioni di euro depositati in Svizzera e riconducibili agli armatori D’Amico. Contro Scarano si erano costituiti parte civile la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Aisi, il servizio di sicurezza interna. Il monsignore, che risponde anche di un episodio di calunnia, aveva fatto sapere ai giudici della quinta sezione penale del tribunale, tramite il proprio difensore, l’avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, che non si sarebbe presentato mai in aula.
Che facciamo Papa Bergoglio! Allo IOR ricicliamo danaro sporco? E allora non si erga a docente di morale per suggerire ad uno Stato ridotto ai minimi termini cosa debba o non debba fare quando all’interno della Chiesa di Cristo si ricicla danaro sporco e quando ancora esistono i preti pedofili che sono stati una vergogna per l’intera umanità e per la Chiesa di Cristo. Noi prendiamo atto che Lei sia stia adoperando, in tutti i modi, a fare un po’ di pulizia. Ma non basta! Per lo schifo che c’era e che ancora esiste. Deve fare solo “epurazioni” evitando, se ci riesce, di dare giudizi nei riguardi dello Stato che è così prodigo nei Vostri confronti. E’ proprio vero che la riconoscenza non è una VIRTU’ di questa Terra!