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Siti informatici: tutto da rivedere

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Siti informatici: brevi chiarimenti ( a cura di Avv. Fernando Cannizzaro 14 giugno 2009)

Alcuni lettori di Internet mi hanno inviato delle email lamentando di non comprendere bene tutta la problematica relativa ai "siti informatici" in quanto spiegata con molto tecnicismo e, quindi, per loro di difficile comprensione. In effetti, i lettori, non hanno tanto torto a lamentarsi in quanto molta stampa scrive dando per scontate cose e fatti che tali non sono, almeno, per gran parte di essi.

Diceva il grande Montanelli "quando scrivi fai in modo che anche il barbiere ti capisca." Nulla togliendo alla categoria dei barbieri. E' solo un modo di dire: prima di ogni cosa, chiarezza. Veniamo al dunque.
L'art. 1, comma 28, del disegno di legge sulle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali, su cui il Governo ha posto giorni addietro la questione di fiducia, (approvato alla Camera ed in arrivo al Senato) mira ad estendere anche ai "siti informatici" le procedure di rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, finora applicate ai mezzi di informazione tradizionali. In pratica, un blogger amatoriale, verrebbe equiparato come responsabilità al direttore responsabile di un qualsiasi quotidiano nazionale.
L'utilizzo dell'espressione infelice "siti informatici" è molto generica e preoccupante, in quanto sembra comprendere sia tutti coloro che producono contenuti, siano essi operatori professionali (ad esempio, la testate giornalistiche online) o semplici utenti (ad esempio, i blogger amatoriali), sia le piattaforme che ospitano questi contenuti, come ad esempio i motori di ricerca, le piattaforme di contenuti creati dagli utenti come YouTube ed i social network come Facebook. Noi auguriamo che un simile aborto giuridico venga bloccato, perché semplicemente indecente. Oltre a limitare notevolmente l'attività della rete è uno strumento che cozza contro la Costituzione limitando non poco la libertà di espressione.

Il testo lascia adito a notevoli dubbi interpretativi. La legge sulla stampa N. 62 del 2001 ha parificato le pubblicazioni telematiche a quelle cartacee, imponendo l'obbligo della registrazione presso il Tribunale per le "testate telematiche" con ciò creando non poca confusione sulla dizione "testata telematica", accorpando, in questa dizione, anche i "siti amatoriali" con parità di obblighi.

Al riguardo sembra che la dottrina sia quasi uniforme nel considerare che solo le "Testate telematiche" che desiderano avere le provvidenze per la stampa abbiano l'obbligo della registrazione presso il Tribunale. Contraria solo la sentenza del Tribunale di Modica. Dalla applicazione della legge sulla stampa però scaturiscono diversi effetti secondo che ci sia o meno la registrazione. Per esempio nel caso di diffamazione a mezzo stampa (Testate giornalistiche o telematiche) rispondono oltre l'autore dell'articolo anche il direttore della testata (art. 57 e seg del C.P.) Ora, nel ddl sulle " intercettazioni" l'obbligo di rettifica in caso di reati viene esteso anche ai "siti informatici" ponendo, ovviamente, notevoli questioni interpretative. Come già detto sopra - per dottrina acclarata - dovrebbero essere esclusi i "siti amatoriali". Se così non fosse anche i siti amatoriali rientrerebbero nella più ampia dizione di "Siti informatici" con tutti gli obblighi riservate alle testate telematiche. Ma, diversamente opinando, un altro problema sorgerebbe e, cioè, chi sarebbe la persona a cui imputare la richiesta di rettifica nel caso di un "sito informatico" atteso che mancherebbe, addirittura, un disposizione di legge che obblighi il gestore del sito informatico (Blogger che sia..) di identificarsi? Al contrario, invece, per la stampa la legge impone l'obbligo dell'identificazione. Sarebbe, quindi, estremamente difficile individuare i destinatari o responsabili di un sito amatoriale qualora la dizione "siti informatici" fosse estesa anche ai siti amatoriali. Il rimedio sarebbe peggiore del male. Allo stato, le leggi in vigore prevedono la rimozione a richiesta del magistrato dei contenuti diffamatori, non la rettifica.
Per finire questa sintetica carrellata di notizie, mi auguro di essere stato comprensibile ed aver accontentato i lettori che mi hanno scritto. Per il resto chi vivrà vedrà. In bocca al lupo Italia!

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