Riteniamo di fare cosa utile e necessaria diffondere e pubblicare il seguente articolo tratto dal sito: http://numerico.altervista.com. Preghiamo coloro i quali sono interessati alla sopravvivenza di Internet di firmare la petizione (http://sitononraggiungibile.e-policy.it/) e di far girare con immediatezza sui loro siti tutti i contenuti del bavaglio alla Rete.
05/02/2011 | Autore @lberclaus
Potevo far passare in silenzio AGCOM e la sua delibera 668/2010? E’ giusto spendere una parola in riferimento al diritto d’autore: a chi si applica, come ci si può difendere, cosa succede per i siti esteri.
Dopo la beffa della “Banda Larga per tutti” (perchè di presa per il culo si è trattata), è difficile capire come oggi in molti si sentano di trarre un sospiro di sollievo di fronte all’approvazione della nuova delibera di AGCOM (L’Authority per le Garanzie nelle Comunicazioni) in materia di tutela al diritto d’autore sulla Rete.
A Marzo 2010, il cosiddetto Decreto Romani (sospettato di incostituzionalità) attribuisce all’AGCOM il compito di varare un regolamento in materia di diritto d’autore su Internet. A Novembre, sempre del 2010, cominciano a circolare voci sul possibile contenuto di questo regolamento: si parla di una possibile “Hadopi all’italiana“. Le storie dell’orrore si rincorrono a briglia sciolta. Ecco in sintesi la situazione antecedente a quella odierna.
Oggi, insomma, dopo essere stati per anni testimoni di episodi di ordinaria inciviltà legislativa in materia di Rete (in Italia come in Europa), il timore di ritrovarci a navigare all’ombra di un nuovo Grande Fratello, pronto a sacrificare i diritti dei molti a quelli dei pochi (ma ricchi e ben organizzati) è davvero forte…
Inizio con il dire che gli internauti (utenti che navigano in Web) non hanno nulla da temere: l’attività repressiva si concentra esclusivamente sui fornitori di materiali illegali, ovvero sui siti e i server che ospitano contenuti in violazione della legge sul diritto d’autore. Non è dunque prevista alcuna forma di controllo sull’attività dei singoli, nè il loro traffico sarà coartato o manipolato. Non solo. Nel tentativo dichiarato di conciliare le esigenze contrapposte dei titolari dei diritti e dei fruitori delle opere, AGCOM accenna anche all’importanza di promuovere, di pari passo con la repressione degli illeciti, l’offerta legale di contenuti digitali: ovvero un’alternativa plausibile al download selvaggio, che possa dirottare sul binario giusto la richiesta di prodotti multimediali ad un prezzo equo e secondo modalità di buon senso. E qui l’impianto comincia a scricchiolare e l’ipocrisia a filtrare. Perchè mentre l’Autority dettaglia una procedura implacabile e fin troppo veloce per l’eliminazione dei pirati, lascia tutto il resto a galleggiare in un mare di “sconcertante vaghezza“, di merda oserei dire (perdonami l’espressione). Tanto per citarne una, affida la soluzione del problema dell’offerta multimediale legale… al mercato! Quegli stessi operatori (leggi “major”) che lo hanno cristallizzato nelle condizioni in cui versa oggi, nel tentativo disperato di sfruttare rendite di posizione antidiluviane cui sono ancora attaccati con le unghie e con i denti (un pò come affidare l’ostaggio al rapitore).
E così, mentre dedica giusto qualche pensiero filosofico a garanzia della libertà circolazione di idee, AGCOM stila precisissime regole, taglienti come un rasoio, per far sparire da Internet il materiale che qualche privato (leggi “major”) dovesse vedere di cattivo occhio. E lo fa trasformando in una mera procedura amministrativa quella che è una questione di libertà di espressione, ancor prima che una faccenda di tutele economiche. Senza entrare troppo nel dettaglio, giusto perchè te ne faccia un’idea, il meccanismo ideato da AGCOM suona così:
- Il titolare dei diritti richiede al gestore di un sito di rimuovere determinati contenuti che ritiene essere stati pubblicati a suo danno. Se il gestore non procede alla rimozione entro le 48 ore (appena 2 giorni!) il titolare può rivolgersi all’AGCOM che, a questo punto, ha cinque giorni (appena 5 giorni!) per verificare la violazione (anche in contraddittorio) ordinando poi al gestore la rimozione dei materiali considerati illegali.
Ora, se consideri che il gestore potrebbe non essere il proprietario dei contenuti incriminati, ma solo colui che li ospita sui suoi server (provider, hoster, Web 2.0, YouTube, piattaforme di blog, spazi di archiviazione cloud…), dati i tempi strettissimi previsti dalla procedura, questi potrebbe facilmente trovarsi nella condizione di far immediatamente piazza pulita di tutto per evitare grane: alla faccia del proprietario dei contenuti e del suo eventuale diritto di esprimerli, e alla faccia del navigatore e al suo eventuale diritto di usufruire di quei contenuti. Ecco servito un meccanismo “espresso“, realizzato in chiave amministrativa, extragiudiziale, basato su verifiche necessariamente sommarie, in grado di ridurre al minimo ogni possibilità di difesa, che non ha precedenti nel nostro ordinamento.
Voglio capire perchè mai un simile trattamento di “assoluto favore” dovrebbe essere riservato ai titolari dei diritti economici di copryright, in “danno assoluto” di coloro che potrebbero avere invece da tutelare il proprio diritto alla libertà di espressione. Per quale motivo al mondo, per salvaguardare un diritto economico su un contenuto digitale, dovrei inventarmi una sorta di “tribunale straordinario“, che segua strade del tutto diverse e assolutamente prioritarie rispetto a quelle previste dal resto del nostro ordinamento??
Faccio notare che una simile procedura implica perlomeno tre strappi rispetto al nostro “normale” (sarebbe “unico”), ma tant’è…) impianto giudiziario. Tanto per incominciare, non capisco perchè si sottrae la gestione di una materia così delicata (ripeto, si tratta di libertà costituzionale) ai Tribunali cui naturalmente spetterebbe: forse perchè i titolari di un copyright – figli di un dio maggiore – dovrebbero essere gli unici a sfuggire alle endemiche lungaggini (quelle sì da eliminare, e per tutti) della macchina della giustizia? Mi viene spontaneo chiedermi sulla base di quale principio dovrei affidare questa stessa materia ad una semplice Autority, la cui assoluta imparzialità, anche senza rivangare una cronaca ancora molto vicina, è tutta da dimostrare, stante la sua composizione squisitamente politica e “atecnica” (otto rappresentanti di nomina parlamentare). E’ evidente che una simile impostazione dimostra come non ci sia il benchè minimo interesse per la congruità di una eventuale decisione repressiva (2 giorni per rispondere? 5 giorni per verificare?) quanto piuttosto il desiderio di offrire alle major un meccanismo prèt-à-porter col quale spegnere, a mò di interruttore, i server sgraditi il più rapidamente possibile e con minor numero di impicci.
La dittatura vuole entrare nella grande rete di Internet, dove le porte sono sempre aperte per le Multinazionali e di chi ha investito. Internet fa gola a tutti, specie a chi fa grandi investimenti, e guarda caso sono sempre loro. Sono sempre i più deboli a pagare il prezzo della libertà in nome della libertà stessa. Quello di oggi è un segnale forte: combatti per la vera libertà e non per quella dettata dai monopolisti avidi.
Cosa c’è da sapere sulla Delibera 668/2010 dell’AGCOM e il diritto d’autore:
A chi si applica, come ci si può difendere, cosa succede per i siti esteri.
1) L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha emanato il 17 dicembre 2010 la delibera n 668 2010 CONS denominata LINEAMENTI DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL’AUTORITA NELL’ATTIVITA’ DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, che affronta le competenze della stessa autorità nel perseguimento delle violazioni del diritto d’autore nel settore della tv, di internet e delle telecomunicazioni
2) La delibera, prevede un sistema di cancellazione e di inibizione di siti internet sospettati di violare il diritto d’autore
3) In particolare i punti dal 3.5 a punto 3.5.4 della delibera istituiscono un procedimento in quattro punti che può terminare con la cancellazione dei contenuti da parte della stessa Autorità o dell’inibizione su ordine dell’Autorità di un determinato sito.
4) Ci sono 60 giorni a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Delibera per formulare osservazioni alla stessa autorità.
1) A chi si applica il provvedimento previsto dall’AGCOM.
A tutti i siti, i portali, i blog, gli strumenti di condivisione di file in rete, le banche dati, i siti privati che siano sospettati di contenere anche un solo file in grado di violare il diritto d’autore.
Lo dice espressamente l’art 2.1 della delibera secondo cui “l’Autorità ritiene quindi che rientrino nella sua attività di vigilanza ai sensi dell’art. 182 bis le violazioni del diritto d’autore perpetrate attraverso l’attività di diffusione radiotelevisiva, nonché attraverso le reti degli operatori di telecomunicazione, e che ad essa perciò competano le azioni di tutela del diritto d’autore sui contenuti immessi nelle reti di comunicazione elettronica (tv, reti di tlc e internet).
E l’art 2.2 prevede che “ L’Autorità, in quanto autorità amministrativa “dotata di poteri di vigilanza”, ritiene pertanto di essere legittimata ad intervenire, in un tempo ragionevole, nei riguardi dei gestori dei siti internet sui quali dovessero essere ospitati contenuti digitali coperti da copyright, senza l’autorizzazione del titolare.”
Non vi è alcuna differenza se il sito o il portale è privato o pubblico o esercita la propria attività per fini di lucro, o sia un sito amatoriale o un blog personale.
In tutti i casi quindi di “uploading” di contenuti su internet, su qualsiasi piattaforma, anche di condivisione, l’Autorità, in caso di sospetta violazione, potrà operare il procedimento di cancellazione o di inibizione mediante il blocco dell’indirizzo IP o del Domain Name Systems.
2) Il fatto di gestire un sito privato o un blog senza alcun fine di lucro è condizione per evitare la cancellazione da parte dell’Autorità in caso di sospetta violazione del diritto d’autore?
No.
Mentre infatti il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 44 (cd. decreto Romani) aveva espressamente escluso dal campo di applicazione delle norme di vigilanza ( e quindi dalle competenze dell’AGCOM in tema di cancellazione) i siti privati o i siti di distribuzione di contenuti audiovisivi per fini di scambio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è attribuita la competenza a decidere anche sui siti privati.
L’Autorità afferma espressamente al punto 2.3 della delibera: “La competenza dell’Autorità in materia di copyright non sembra soffrire sensibili limitazioni dall’esclusione operata dall’art. 2, comma 1, lettera a) ( del decreto Romani n.d.r.) per i “i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da privati ai fini di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità d’interesse”.
3) Quali tipi di violazioni faranno scattare il provvedimento di cancellazione da parte dell’Autorità?
Tutte le sospette violazioni previste dal diritto d’autore effettuate tramite siti italiani o esteri.
Quindi non solo il caricamento di video cinematografici o musicali ma tutte le sospette violazioni potranno essere soggette al procedimento di cancellazione o di inibizione.
Per comprendere quali contenuti digitali siano soggetti al provvedimento di cancellazione bisogna sapere quali opere siano protette ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge sul diritto d’autore, la legge 633/1941.
Art. 1.
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore.
Art. 2.
In particolare sono comprese nella protezione:
1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
4) le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; (1)
5) i disegni e le opere dell’architettura;
6) le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
8 ) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico
La sospetta violazione anche solo di un solo file protetto dal diritto d’autore tra quelli visti in precedenza farà scattare la procedura di cancellazione o di inibizione.
Quindi l’Autorità avrà il potere di sottoporre a cancellazione o di inibire l’accesso ai siti che siano semplicemente sospettati di contenere ad esempio:
1) Contenuti giornalistici espressamente riservati che vengono
riprodotti da fonti successive senza autorizzazione
2) Contenuti giornalistici anche non riservati che non vengono ripresi integralmente da altre testate o giornali ma da siti privati (es blog)
3) Fotografie “artistiche” o video inseriti in siti, portali o blog
4) Contenuti caricati da utenti su piattaforme di condivisione di siti privati
5) Software liberi o meno che contengano componenti ( diverse dalle idee alla base dei programmi ) sospettate di violazione di diritti di autore
6) Banche dati on line pubbliche o private contenenti almeno un file sospetto per il quale non è stata rilasciata l’autorizzazione da parte del titolare
7) Fotografie o video amatoriali caricati nelle piattaforme UGC
contenenti un sottofondo musicale
8 ) Video caricati dalle web tv
4) L’utente sospettato quanto tempo avrà per cancellare i file sospetti?
Il titolare del sito dovrà cancellare i file sospetti ( senza alcuna verifica sulla legittimità o meno del contenuto) nel giro di 48 ore, dopodiché avrà 5 giorni di tempo per difendersi davanti l’AGCOM. Questi sia in caso di siti italiani sia in caso di siti esteri. Dopo i 5 giorni i contenuti saranno cancellati dall’Autorità o inibiti dai provider su ordine dell’Autorità.
5) L’utente potrà dimostrare in qualche modo di avere la legittimazione a poter inserire quel file o si potrà difendere in qualche modo sostenendo di non avere colpe?
No.
L’Autorità infatti non prevede, a regime, alcuna indagine su una possibile colpa di colui che ha inserito il file.
Il sistema di cancellazione o di inibizione del sito funzionerà in maniera del tutto autonoma senza alcuna verifica della posizione di colui che ha inserito il file.
Al punto 3.5.4. infatti l’Autorità dice espressamente “L’Autorità ritiene che dopo un iniziale periodo di rodaggio la procedura qui tracciata possa operare in maniera pressoché automatica sulla base dello schema:
segnalazione – verifica – eventuale provvedimento inibitorio essendo fondata su un accertamento della violazione della normativa a protezione del diritto d’autore di tipo puramente oggettivo, che prescinde dalla valutazione di ipotetici elementi soggettivi associati al dolo o alla colpa. Come detto, è sufficiente infatti la verifica della presenza – non autorizzata- su un sito di contenuti protetti da copyright a legittimare l’attivazione delle iniziative di garanzia da parte dell’Autorità nell’ambito della finalità di prevenzione attribuita alla sua azione, in via generale, dal già citato art. 182 bis della legge 22 aprile 1941 n. 633.
6) E per i siti provenienti dall’estero?
I siti provenienti dall’estero sospettati di contenere anche un solo file che violano il diritto d’autore sono parificati ai siti illeciti italiani, senza alcuna ulteriore specificazione, e possono essere al termine della procedura inibiti a livello IP o di nome di dominio.
Le fattispecie di cancellazione del nome di dominio e dell’accesso IP sono quindi due, secondo quanto previsto dal punto 3.5.2 della delibera:
1) I siti il cui solo fine sia la diffusione di contenuti illeciti sotto il profilo del diritto d’autore
2) o i cui server siano localizzati al di fuori dei confini nazionali…
per queste ipotesi c’è la “possibilità, in casi estremi e previo contraddittorio, dell’inibizione del nome del sito web, ovvero dell’indirizzo IP, analogamente a quanto già avviene per i casi di offerta, attraverso la rete telematica, di giochi, lotterie, scommesse o concorsi in assenza di autorizzazione, ovvero per i casi di pedopornografia”.
Il solo fatto di avere i server all’estero e di essere sospettati di aver violato la legge sul diritto d’autore comporterà la “scomparsa” del collegamento a quel sito da parte dell’utente italiano.
In linea teorica anche siti del tutto leciti saranno soggetti all’inibizione o i siti informativi esteri quali testate o giornali sospettate di non aver chiesto l’autorizzazione ai titolari dei diritti.
I siti privati di soggetti che hanno server dislocati al di fuori del nostro paese e che contengono anche un solo file sospettato di violare il diritto d’autore quindi sono parificati come trattamento ai siti pedofili e di gioco d’azzardo e cosi le testate che non abbiamo assolto gli obblighi di versamento delle somme ai titolari del diritto d’autore
7) L’utente potrà rivolgerci a un giudice per evitare la cancellazione dei contenuti dal suo sito?
No.
L’intera procedura di cancellazione e di inibizione prevista dal punto 3.5 della delibera è gestita dall’AGCOM, su ricorso dei privati o delle organizzazioni di tutela dei diritti d’autore e si conclude in 5 giorni, senza alcuna forma di consultazione o di interazione con l’Autorità giudiziaria.
Non ci sono indagini compiute dalla polizia giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale .
Non vi è nemmeno un passaggio dell’intera procedura all’interno del quale venga coinvolto un magistrato.
Non vi sono forme di appello all’autorità giudiziaria.
Tutto ciò nonostante le fattispecie previste dall’AGCOM siano invece già previste come sanzioni penali e civili dalle leggi italiane e soggette come da Costituzione alla verifica da parte di un Giudice.
8 ) L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni può giudicare dei nostri diritti secondo la nostra Costituzione.
No.
L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni non è un giudice e non può esercitare funzioni giudiziarie attribuite solo alla Magistratura dalla nostra Costituzione
NOSTRO COMMENTO: fate girare a 360° e firmate la petizione.