TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA - SEZIONE DI REGGIO CALABRIA -.
CONTRORICORSO
PER: L'Azienda Sanitaria Locale N. 11 della Regione Calabria, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto, dal Direttore dell'Ufficio legale Avv. Fernando Cannizzaro, domiciliata agli effetti del presente giudizio, presso l'Ufficio Affari Legali dell'A.S.L. 11, sito in Reggio Calabria, via F. Fiorentino, 7.-
CONTRO:Farmacia.......
AVVERSO
il ricorso proposto, con atto notificato l'11.04.2000 e con il quale il ricorrente ha richiesto l'adozione di una ordinanza di pagamento in sede cautelare per l'importo di lire 742.711.038 Novembre e Dicembre 1999, Febbraio 2000 e 40% Gennaio 2000, in regime di convenzione. per prestazioni farmaceutiche rese in favore dell'A.S.L. n.11, relative al mese ai mesi di
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Si costituisce con il presente atto l'A.S.L. n. 11, per dire il ricorso inammissibile, improcedibile e, comunque, infondato e per chiederne l'integrale rigetto.
Più puntualmente si osserva:
I) MANCANZA DI CERTEZZA E LIQUIDITA' DEL CREDITO VANTATO IN RICORSO.
Il credito vantato in ricorso difetta di certezza e liquidità.
La farmacia ricorrente non ha, infatti, provveduto ad osservare i criteri di contenimento della spesa pubblica disposti all'Assessorato Regionale alla Sanità e fatte proprie dall'A.S.L. resistente con specifiche delibere a cui avevano fatto seguito note di comunicazione inviate ad ogni singolo titolare di farmacia ( Si producono le delibere dell'ASL 11 N.990/99 - 1152/99 -1195/99 con allegati.).-
Numerose, infatti, sono state le ricette riscontrate come irregolari sia per quantità di farmaci prescritti, sia per il mancato invio dei fax riguardanti le ricette con importo superiore a lire 100.000, come risulta dalla nota, prot.1193 del 5.5.2000, a firma del Dirigente l'Ufficio Farmaceutico Territorio, D.ssa ....... (In atti), la quale, rappresenta che, per i mesi di Gennaio e Febbraio 2000 sono state liquidate:
1) con mandato N.916 del 7.3.2000, il 60% di Gennaio; con mandato N.1737 del 13.04.2000, il restante 40%.
2) Con mandato N.1333 del 13.04.2000, Febbraio.
La società di servizi D.P. Informatica, ha in corso di elaborazione le ricette del periodo per cui è richiesta di pagamento. Solo col compimento integrale, e conseguente puntuale quantificazione, potrà affermarsi con certezza se il credito contenuto nelle richieste di liquidazione sia effettivamente conforme al dovuto.
SULLA DOMANDA INGIUNZIONALE. CARENZA DEI PRESUPPOSTI.
Difetta, nel caso che ci occupa il presupposto dell'esistenza di un grave ed irreparabile danno connesso al mancato pagamento degli importi rivendicati.
Parte ricorrente prospetta una situazione di estremo disagio in conseguenza dell'inadempimento dell'Ente.
Tale prospettazione deve ritenersi del tutto inveritiera, dal momento che, come è dato provare, la ricorrente ha ottenuto dall'A.S.L. il pagamento di tutte le prestazioni sino al mese di giugno 1999 e oltre, e ciò con congruo anticipo rispetto ai tempi fissati in convenzione.
Attesa la cospicuità delle somme incassate può, senza dubbio, affermarsi che nessun grave pericolo sussiste per poter sostenere l'invocata richiesta, così come nessun disagio può ritenersi plausibile con riguardo ad un'azienda il cui fatturato per la sola convenzione con l'A.S.L. deducente è di elevata consistenza.
Grave ed irreparabile diviene invece il pregiudizio ove in pendenza di verifiche la ricorrente dovesse dare esecuzione al provvedimento ingiunzionale intaccando le somme di bilancio relative al 2000, fondi attraverso i quali l'odierna Direzione Generale sta, puntualmente, provvedendo al pagamento delle prestazioni in regime di convenzione.
Parimenti illegittima si rivela in sede cautelare ogni richiesta diretta alla liquidazione di interessi sulla sorte capitale della quale si chiede il pagamento, nonché di spese e competenze giudiziali. Sul punto, il Consiglio di Stato, V^ Sez., ha accolto in parte, l'appello di questa ASL per l'annullamento di alcune ordinanze ingiunzionali rese da codesto Ecc.mo TAR per pagamento prestazioni farmaceutiche rese nel 1999 (Si allega, a campione, l'Ordinanza della V^ Sez. del Consiglio di Stato, N. 1653-( Reg.Gen.2007/2000) per l'annullamento della ordinanza del TAR - Sez. Staccata di RC - N.19/2000 Dr. Laganà Alberto/ASL 11) Il Consiglio di Stato, infatti, con la predetta ordinanza ha limitato ai 2/3 l'importo accordato, annullando ogni pronuncia sulle spese e corresponsione degli interessi legali, statuizioni, queste ultime, che codesto Ecc.mo TAR aveva posto immediatamente a carico dell'ASL, e che in moltissimi casi sono stati oggetto di espropriazione forzata.
Nella circostanza, infatti, l'Adunanza Plenaria del C. di Stato, con l'Ordinanza N.1/2000 del 30.03.2000, per quanto riguarda il regime esecutivo delle ordinanze cautelari, ha disposto che:"..l'ordinanza cautelare del giudice Amm.vo, anche quando dispone il pagamento di una somma di danaro, non può, comunque, costituire presupposto per il pignoramento previsto dagli artt. 491 e segg. C.p.c......poiché la legge non attribuisce a tale ordinanza natura di titolo esecutivo" (pag.66) Ciò esclude, sul processo cautelare amm.vo, l'applicazione analogica degli artt. 633, 186 ter e quater c.p.c.
CONCLUSIONI
Per i motivi sopra esposti e fatta riserva in prosieguo di meglio e più compiutamente controdedurre in ordine al merito dell'introdotta controversia, si chiede che l'On.le T.A.R. adito voglia rigettare il ricorso proposto in uno con la domanda cautelare avanzata.
In via più che subordinata, si chiede che la domanda ricorrente sia dichiarata inammissibile per difetto del termine a costituirsi e proporre opposizione previsto dagli artt. 633 e segg. c.p.c., e dell'art. 163 bis dello stesso codice di rito, per quanto attiene il giudizio di cognizione e l'invocata applicazione analogica del procedimento previsto dall'art. 186 bis, rilevando al tal fine la violazione degli artt.3 e 24, 2°co, della Carta Costituzionale, sotto il profilo della mancata prefissazione di un congruo termine difensivo che nel procedimento civile, così come da ultimo novellato, è stato accordato dal legislatore rispettivamente in gg. 40 e gg. 60 dalla notifica dell'atto. Con condanna di parte ricorrente alle spese e competenze di giudizio.
Fatta salva ogni ragione e azione e riservata la produzione di ogni più pertinente documento.
Si producono in un con il presente atto di controricorso i documenti infra richiamati.
Reggio Calabria............ Firma
(Avv. Fernando Cannizzaro)