AUTOVELOX: COME DIFENDERSI
di F.Cannizzaro 19-11-2008
Questo strumento è stato la dannazione degli automobilisti. Ricorsi, controricorsi si sono susseguiti a centinaia ingolfando la PA e le aule del Giudice di Pace. Andiamo con calma: che fare?
La prima cosa che bisogna sapere, è che all'atto dell'infrazione stradale l'ente (Vigili Urbani, Carabinieri...) deve notificare il verbale entro 150 gg. dalla data dell'infrazione, con apposita notifica ai sensi dell'art 140 cpc. Una volta notificata la multa, l’ art. 28 della L.24.11.1981, n. 689 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l’illecito .
Da ciò ne consegue che la cartella esattoriale deve essere notificata al debitore entro il predetto termine prescrizionale. Spesso e volentieri le cartelle esattoriali vengono notificate non solo senza essere state precedute dal verbale da notificare entro 150 giorni, ma vengono addirittura notificate oltre i 5 anni. Se l'autovettura e' stata venduta e non e' stato fatto il passaggio al PRA, niente paura basta allegare copia della dichiarazione di vendita fatta al notaio. In caso di morte del contravventore, l'erede puo' chiedere l'annullamento in quanto ai sensi dell’art. 7 della L. 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni non sono trasmissibili agli eredi. Se ricorrono tali presupposti non resta, che fare ricorso,
DA INTERNET:
L’infrazione va contestata immediatamente
A meno di trovarsi in autostrada, superstrada o laddove sarebbe impossibile arrestare la corsa del veicolo, col rischio di causare maggiori pericoli, la contestazione dovrà essere ingiunta immediatamente. E, quando non è possibile, per i casi appena visti, gli agenti che hanno elevato la contravvenzione dovranno specificare, nel verbale, la motivazione per la quale non hanno fermato il conducente. Occorre anche dire, che, a discrezione del Prefetto, alcuni tratti di strada, particolarmente pericolosi, potranno dotarsi di autovelox anche laddove, come in autostrada, non è possibile la contestazione immediata. Ma questo dovrà essere sempre annotato nel verbale che dovessimo ricevere.
La contravvenzione può essere contestata
La contravvenzione perde ogni efficacia se non specifica alcuni importanti riferimenti, che non sono solo il numero di targa e il modello dell’auto che conducevamo, sempre essenziali per l’efficacia della multa. Per conoscenza, riportiamo cosa dovrà indicare il verbale perché sia valido:
1 Modello di apparecchio usato
2 Tollerabilità in percentuale dello strumento
3 La verifica della funzionalità del rilevatore
4 La modalità di utilizzo del rilevatori (in particolare per i Telelaser)
5 Omologazione ministeriale (per gli apparecchi automatici)
6 Il provvedimento prefettizio che individua le strade dove non è possibile fermare il trasgressore.
Attenzione, il fatto che uno dei punti sopra indicati non sia presente nel verbale, non significa che possiamo stracciare la contravvenzione e dormire sonni tranquilli; significa soltanto che abbiamo la possibilità di fare ricorso e sperare anche di vincerlo.
Il consiglio è quello di farsi assistere dai legali delle Associazioni dei Consumatori, anche solo per rivolgere loro qualche quesito o dubbio che dovesse assalirci. In ogni caso, per sperare in un buon esito della vertenza, è utile sapere che se siamo intenzionati a ricorrere, non dobbiamo pagare la sanzione.
Il Giudice di Pace è l’Autorità cui si ricorre più frequentemente in caso di contestazioni, il tempo per farlo deve essere improrogabilmente entro 30 giorni dalla notifica e va presentato presso la Cancelleria del Tribunale ove si intende ricorrere, lo stesso luogo, comunque, ove ricade l’Ente che ha notificato la contravvenzione.
E’ possibile anche ricorrere dinnanzi al Prefetto, in questo caso, si può provvedere a presentare l’istanza presso l’Autorità che ha elevato la sanzione, Carabinieri, Polizia, Vigili urbani, entro e non oltre 60 giorni dalla notifica. Tale ricorso può anche essere inviato a mezzo Raccomandata A.R., purchè, sia nella lettera, che nella busta, si indichi, in apposito spazio, la scritta “RICORSO AL PREFETTO”.