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23 novembre 2024
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Parere sui compensi per spese legali da parte dell’Assicurazioni in caso di incidenti.

Sono stato sollecitato da alcuni amici di fare chiarezza in ordine al rimborso delle spese legali in caso di conferimento di incarico ad un professionista per difesa del danneggiato.Fonti Normative: L’art.9, punto 2, del DPR 18 luglio 2006, n.254, in G.U. 28.08.2006, recita testualmente:• Omissis…• 2. Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.” Tale articolo esclude, in modo assoluto, le spese per l’assistenza e la consulenza professionale prestata dal legale nella procedura di risarcimento.Sul punto la Suprema Corte di Cassazione civile, ancor prima dell’entrata in vigore della norma regolamentare, ha avuto modo di esprimersi con la sentenza n.11606/05 del 5/31/2005. Se ne riporta stralcio:Nella procedura di risarcimento del danno da sinistro stradale, il danneggiato ha diritto ad ottenere difesa dal proprio legale di fiducia, e a ottenere di conseguenza il rimborso dall’assicurazione delle conseguenti spese legali.” La Corte esprime un diritto del danneggiato all’assistenza di un legale anche nella fase pregiudiziale al giudizio che dev’essere rimborsata dall’assicurazione, stante la posizione di supremazia che detiene nei confronti dell’assicurato.

Ancora: L’assicurazione delle spese legali, presente sul mercato italiano sin dal 1935, viene ufficializzata nell’ordinamento con la legge 295/78 che istituisce il ramo 17 - Tutela Giudiziaria - e trova oggi la sua fonte normativa agli art. 44 e ss. del decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995.Sul punto ancora si trascrive la decisione del Giudice di Pace di Cagliari del 18.02.2008, tratta da Sole 24 Ore:“L’esclusione del rimborso può essere illegittima. Escludere le spese per l’assistenza e la consulenza professionale prestata dal legale nella procedura di risarcimento diretto è contrario ai diritti riconosciuti dalla nostra Carta costituzionale. E’ quanto ha stabilito il giudice di pace di Cagliari (Macciotta) che, con una recentissima ordinanza (6 febbraio 2008), accogliendo l’eccezione difensiva dell’attore-danneggiato al quale era stato negato il rimborso degli onorari legali nella fase stragiudiziale, ha rimesso gli atti alla Consulta per illegittimità costituzionale dell’articolo del regolamento di attuazione del risarcimento diretto (Dpr 254/2006). La norma regolamentare prevede espressamente che sugli importi corrisposti al danneggiato non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale diversa da quella medico-legale. In piena aderenza alle motivazioni addotte dal legale del danneggiato nell’eccezione di incostituzionalità, il Giudice rimettente ha ravvisato tre distinti profili di illegittimità della norma in questione. Il principio di uguaglianza. Essa sarebbe, innanzitutto, in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione in quanto determina una incomprensibile e ingiustificata situazione di favore per le compagnie di assicurazioni a svantaggio del danneggiato-consumatore, parte debole per antonomasia, il quale, nella prospettiva di evitare fastidiosi costi per l’assistenza legale, deve sottostare alle condizioni e all’offerta della propria compagnia assicurativa senza alcuna preventiva tutela. La violazione del suddetto principio sarebbe evidente anche con riferimento ad altri due profili di discrimine che la norma in esame introduce, da un lato la disparità di trattamento fra due diverse categorie professionali (medici e legali), e dall’altro la discriminazione degli indigenti rispetto agli abbienti, quest’ultimi in grado di permettersi l’assistenza legale per una migliore tutela dei propri diritti. Il diritto di difesa. Il consumatore viene così a trovarsi in totale balia della propria assicurazione in un contesto estremamente ostico, come la materia dell’infortunistica stradale, che invece richiede specifiche conoscenze e competenze per poter Valutare la congruità del risarcimento dovuto. Ne deriva che risulta violato anche un altro principio fondamentale, il diritto alla difesa previsto dall’articolo 24 della Costituzione, diritto che deve-essere garantito non soltanto in ogni stato e grado del giudizio ma anche nella fase delle trattative stragiudiziali, così come di recente è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sentenze 2275/06 e 116066/05). L’eccesso di delega. Infine, la norma che esclude le spese legali extragiudiziali dal novero dei danni risarcibili, sarebbe viziata da eccesso di delega e perciò in contrasto con l’articolo 76 della Costituzione. La delega, infatti, aveva previsto poteri ben circoscritti per il Governo che aveva il compito di codificare la normativa di settore emanando norme finalizzate alla tutela dei consumatori e, ingenerale, dei contraenti più deboli sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell’informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali ditale servizio. Nella delega, dunque, non rientrava alcun potere di innovazione né di abrogazione di norme esistenti, nulla di sostanziale era previsto in merito alla disciplina della r.c.a. né in merito alla fase della liquidazione dei sinistri. Ebbene, il nuovo sistema risarcitorio — così come disciplinato dal Codice delle assicurazioni private e dal decreto di attuazione - non sembra per nulla ispirato a quelle finalità di tutela del consumatore a cui invece il legislatore codifìcante doveva uniformarsi. L’obbligo per l’assicuratore di prestare assistenza informativa e tecnica al danneggiato, pure previsto dalla disposizione regolamentare, si risolve in un mero specchietto per le allodole, in quanto determina una situazione di evidente conflitto di interessi: da un lato l’interesse dell’assicuratore-debitore a contenere i costi dei sinistri e dall’altro quello del creditore- danneggiato a conseguire il risarcimento più elevato possibile. In definitiva, la delega è stata impropriamente interpretata dal Governo in modo estensivo e sotto tale profilo non può che essere denunciata l’incostituzionalità della norma in questione. Luciano Scavonetto.” In ordine alla decisione del Giudice di Pace di Cagliari, con tutto il dovuto rispetto, ci permettiamo di dissentire per un motivo semplicissimo e basilare:Un regolamento quale è il DPR 254/2006, è una norma secondaria, e come tale, non può essere mai sottoposta a giudizio di costituzionalità, atteso che il sindacato di costituzionalità ha per oggetto solo leggi e gli atti aventi forza di legge tra i quali non rientrano certamente i Regolamenti. In giurisprudenza ed in diritto, un atto avente forza di legge è qualsiasi atto idoneo a produrre efficacemente e validamente gli effetti propri di una legge pur senza essere, per forma od origine, una legge in senso formale. Tipici esempi di atto avente forza di legge sono il decreto legislativo (abbr. D.lgs.) e il decreto legge (D.L.), atti prodotti dal governo e che, una volta emanati o sanati, sia pure con qualche limitazione, hanno la stessa forza e lo stesso grado (nella gerarchia delle fonti del diritto) di una legge. Ad esempio, un decreto legge non può essere abrogato da un regolamento, perché nelle fonti del diritto vengono prima le leggi e gli atti aventi forza di legge, in subordine i regolamenti.La Corte Costituzionale, infatti, ha la funzione di giudicare «sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione»,nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione. Per tali motivi dissentiamo dalla decisione del Giudice di Pace di Cagliari.Più percorribile, invece, appare la strada di impugnare la norma regolamentare dinanzi il Tar del Lazio le cui decisioni hanno efficacia erga omnes.Purtroppo, fino a quando non interverrà una pronuncia in tal senso, a mio sommesso avviso, le spese legali non sono dovute dalle Assicurazioni per assistenza professionale.

Fernando

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